Cantiere : Normativa per la sicurezza sul lavoro

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Inoltre mettiamo in regola il tuo cantiere o ditta edile per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori la quale prevede che ci sia la nomina di un medico competente specializzato in medicina del lavoro e vengano effettuate delle visite mediche periodiche ai lavoratori.

Il Dlgs 81/08 riporta, all’art.89 comma 1, la definizione di cantiere, temporaneo o mobile, inteso come ogni luogo in cui vengono svolti lavori di ingegneria civile o di carattere edilizio.
All’Allegato X del decreto vengono esplicitati i lavori che ricadono sotto questa definizione:

• tutte le opere inerenti la ristrutturazione, manutenzione, risanamento, smantellamento di opere fisse o mobili, lavori in muratura, in cemento, in legno o altri materiali, etc,
• opere ferroviarie, marittime, autostradali, etc,
• idroelettriche, forestali, di bonifica, di monitoraggio, etc,

Tale definizione non si applica alle seguenti attività lavorative:

• lavori connessi ad attività di ricerca,
• attività tipo minerario, sia interne che esterne, fisse o temporanee.

Il responsabile della sicurezza in cantiere è il Committente, cioè colui che ha commissionato il lavoro ad una società terza.
Recentemente, un pronunciamento della Corte di Cassazione, la sentenza n. 47476 del 21/12/2011, ha stabilito co maggiore chiarezza e forza, che il responsabile della sistemazione del cantiere e del rispetto delle relative norme di sicurezza è il committente, il quale può, con regolare delega, affidare i propri oneri, in parte o in toto, ad un responsabile dei lavori. Anche in caso di delega il committente conserva, comunque, l’obbligo di vigilare sull’operato del responsabile dei lavori, in particolare per quanto riguarda la sicurezza.
Inoltre, il committente ha l’obbligo di redigere, o di vigilare sulla redazione, del Piano di Sicurezza e di coordinamento che, in accordo con il Dlgs n.494, art 12, è parte integrante del contratto di appalto tra lui e la ditta che esegue i lavori.
Alcune modifiche sono state inserite dal Dlgs 106/09, il quale ha modificato, in parte, l’elenco delle attività che possono considerarsi svolte all’interno di un cantiere. Vengono escluse tutte quelle attività che non richiedono opere di ingegneria civile e che ricadono nei seguenti ambiti:

• attività lavorative relative agli impianti elettrici, informatici, relativi all’approvvigionamento di gas e acqua e agli impianti di riscaldamento e condizionamento.

Di particolare importanza, data la natura delle mansioni lavorative, è la formazione e l’informazione dei lavoratori, i quali devono conoscere adeguatamente, sia le pericolosità presenti nel cantiere, sia le procedure per evitare danni a se stessi e agli altri.
Ancora una volta l’importanza della formazione sulla sicurezza sul lavoro riveste un posto centrale nell’attività lavorativa quotidiana.

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