Datore di lavoro

La definizione di datore di lavoro, concetto complesso quanto controverso, necessita della conoscenza di diverse fonti legislative.
Per quanto riguarda l’impresa privata, la fonte di riferimento è il D.lgs. 81/08 che, all’art.2, lo definisce come colui che detiene un rapporto di tipo lavorativo con un secondo soggetto identificato come lavoratore; inoltre, allargando il campo, viene identificato con colui che detiene, nella struttura organizzativa in cui opera insieme al lavoratore, un potere decisionale e di spesa.
Nel contesto delle imprese pubbliche, a definire il datore di lavoro è D.lgs. 165/01 all’art.1 comma 2, il quale lo associa con il dirigente che detiene il potere di gestione, ovvero un funzionario senza una qualifica di tipo dirigenziale ma, che faccia parte di un ufficio con autonomia gestionale e di spesa, individuato dal vertice di ogni amministrazione pubblica.

 

L’art.299 del D.lgs. 81/08 ha altresì specificato che l’aggravio di responsabilità, per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, attribuita al datore di lavoro ufficialmente designato ricade, inoltre, anche su colui che, anche in assenza di investitura ufficiale, esercita i poteri propri del datore di lavoro.
La differenza fondamentale che intercorre nella giurisprudenza di queste due distinte definizioni, una per l’ambito privato ed una per quello pubblico, sta nel fatto che mentre per il primo caso la sua identificazione è oggettiva, cioè è desumibile dalla sua attiva azione lavorativa e manageriale, nel secondo è, invece, soggettiva, cioè designata dal vertice aziendale.
Per chiarire meglio questa interpretazione legislativa, soprattutto quando c’è necessità di indentificare questa figura all’interno di compagnie complesse, ci viene in aiuto la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n.27965 del 09/07/2008 specifica chiaramente che il datore di lavoro è colui che detiene in se i poteri di spesa e di decisione, anche a livelli inferiori rispetto al vertice aziendale come, ad esempio, le singole unità operative.
Inoltre, per quelle società presiedute da consigli di amministrazione, anche nel caso in cui fosse stato designato un amministratore delegato a cui siano stati ceduti i poteri decisionali di tipo manageriale e di spesa e quindi lo status di datore di lavoro, il consiglio rimane obbligato alla sorveglianza e alla vigilanza sul suo operato.

Ecco allora che le discriminanti specifiche per questa figura vengono identificate nel potere decisionale e nel potere di stabilire come e quando spendere somme di denaro.

I principali obblighi del datore di lavoro sono:

  • corretta informazione sui pericoli presenti sul posto di lavoro
  • corretta e costante formazione sulla sicurezza in ambito lavorativo
  • corretta e costante sorveglianza e messa in sicurezza di ogni ambiente di lavoro

È quindi fondamentale che, come i suoi collaboratori, anche il datore di lavoro sia a conoscenza delle norme sulla sicurezza ed abbia investito tempo ed impegno nella sua personale formazione sulla sicurezza.

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Diritti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro

I lavoratori hanno il diritto di:

  • ricevere un adeguato controllo sanitario;
  • allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo;
  • ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
  • non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza.

 

I lavoratori, attraverso la figura di un medico competente, hanno il diritto di ricevere un adeguato controllo sanitario. La sorveglianza sanitaria (art. 41 Dlgs 81/08) comprende una visita medica preventiva volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro; una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e ricevere l’idoneità alla mansione svolta; una visita medica su richiesta del lavoratore, nel caso in cui il medico competente rilevi un rischio professionale; una visita medica prima di essere assunti e una alla cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori hanno, inoltre, il diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo. I lavoratori (art. 43-44 Dlgs 81/08), in caso di pericolo imminente, possono cessare la loro attività immediatamente e mettersi al sicuro, abbandonando il luogo di lavoro. Il lavoratore, una volta abbandonato il luogo di lavoro, deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa e non può subire alcun pregiudizio, a parte nel caso in cui abbia commesso una negligenza.

Il lavoratore ha il diritto di ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoratore (art. 36-37 Dlgs 81/08) riceve un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, in relazione all’attività che sta svolgendo. Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile. Inoltre, il lavoratore deve ricevere adeguata formazione su concetti di rischio, prevenzione, danno, protezione e assistenza. La formazione deve essere periodicamente ripetuta, anche sulla base dell’evoluzione dei rischi. La modalità, i contenuti e la durata dei corsi di formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Le informazioni, i corsi di formazione e il materiale informativo in materia di sicurezza sul lavoro, ricevuto dal lavoratore non comporterà per luialcun onere finanziario.

 

Doveri dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro:

Secondo quanto prevede il Testo Unico Sicurezza, il lavoratore (art. 20) ha l’obbligo di:

  • prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altri colleghi;
  • contribuire all’adempimento degli obblighi previsti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme al dirigente e al preposto;
  • utilizzare in maniera corretta le attrezzature, i prodotti e i mezzi di trasporto;
  • utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione;
  • segnalare al datore di lavoro, al dirigenti o al preposto eventuali rischi;
  • non apportare alcuna modifica ai dispositivi di sicurezza e di prevenzione;
  • partecipare alla formazione organizzata dal datore di lavoro;
  • sottoporsi al controllo sanitario.
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