Due Soci che hanno istituito una S.r.l. obblighi in materia di Sicurezza sul Lavoro

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Sotto riportiamo una domanda di un consulente del lavoro che per conto di un suo cliente richiede informazioni in merito alla messa in regola dell’impresa per il decreto legislativo 81 del 2008, in particolare chiede quali sono i documenti obbligatori , i corsi e cosa deve essere fatto in concreto,se hai cerchi un consulente chiamaci al numero verde 800146589 o vai alla pagina dei contatti e compila il modulo.

Buongiorno a tutti,
sono un consulente del lavoro vorrei avere una vostra gentile opinione in merito.
Mi è capitato una società s.r.l. composta da due soci con quote uno al 51% e l’altro al 49% senza dipendenti. Il socio di minoranza verrà retribuito mediante busta paga.
Hanno voluto sapere quali obblighi avevano in materia di sicurezza. Premetto che parliamo di una società che effettua lavori elettrici e l’unico esecutore dei lavori è il socio di minoranza quale elettricista.
A questo punto non essendo un lavoratore autonomo, in materia di sicurezza sul lavoro viene equiparato ad una impresa per cui il mio parere è stato:
1. Nomina del Datore di Lavoro per la Sicurezza
2. Nomina dell’ Rspp e del Medico Competente
3. Obbligo alla redazione di DVR e POS
4.Nomina addetto alle emergenze (Primo soccorso – antincendio)
5.Corsi PES e PAV per l’addetto che effettuerà le lavorazioni
La nomina dell’ RLS non la ritengo opportuna in quanto Rappresentante dei Lavoratori in questo caso è inutile
Cosa ne pensate signori ?Grazie anticipate per il vostro contributo

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24 Comments
    • Sara
    • 13 novembre 2014

    L’esercizio della delega del datore di lavoro in materia di sicurezza non centra con l’individuazione del datore di lavoro in una srl. Serve quando un datore di lavoro vuole delegare ad altro soggetto i propri obblighi in materia di sicurezza, quindi è un altro caso. Lei dovrebbe fare la delega se il datore di lavoro della sua società volesse delegare all’altro socio i propri obblighi in materia di sicurezza. Ma per essere valida una delega del genere deve essere ben fatta ed avere tutti i requisiti previsti dalla normativa, ma non è il suo caso a quanto ho capito.

    • Sara
    • 13 novembre 2014

    Per quanto riguarda l’individuazione del datore di lavoro, non c’è certo bisogno di fare nessuna delega, nelle Srl è il rappresentante legale il datore di lavoro, che in questo caso immagino sia il socio di maggioranza. Per l’RLS, non c’è nessun obbligo di nomina. E’ un diritto dei lavoratori ma se nessuno vuole ricoprire questo ruolo non possono essere obbligati. E’ obbligo del datore di lavoro comunicare la possibilità che hanno di eleggere l’RLs e in caso di nessuna elezione, verbalizzarne la rinuncia. Per il resto valgono tutti gli obblighi del D.Lgs 81/2008, ossia DVR, eventuale nomina medico competente, formazione addetti PS e antincendio, formazione generale e specifica dei lavoratori ex art. 37 etc.

    • Andrea
    • 13 novembre 2014

    L’RLS è un diritto, non un obbligo! L’altro socio, quello di minoranza, deve auto eleggersi rls. In merito al pos, trattasi di lavori di cui al Titolo IV del TUS?
    Inoltre i lavori elettrici da svolgere hanno una durata presunta superiore a dieci uomini-giorno o no?
    Altrimenti in base all’art.88 comma g)bis i detti lavori nn rientrano nel Titolo IV e nn necessita la redazione del pos. Per il resto dei contenuti sono d’accordo con i colleghi.

    • Giamarco
    • 13 novembre 2014

    La redazione del DVR è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro, quindi il DdL ne è sempre responsabile (anche se materialmente lo fa scrivere a un suo tecnico di fiducia). Quindi lo firma solo il DdL (e se non lo firma di suo pugno ne è responsabile lo stesso); le altre tre figure a diverso titolo interessate (Medico, RSPP e RLS/RLST) possono firmarlo per presa visione o per accertare la data, ma non ne hanno l’obbligo.
    La data può essere “certa” anche con altro metodo, ad esempio invio con RR o mail certificata o timbro all’Ufficio Postale.
    Concordo con Marchesi, i lavoratori devono essere coinvolti, RLS o no, nel loro interesse, mentre la figura dell’RLST è una delle più inutili inventate dall’81.

    • Roberto
    • 13 novembre 2014

    Certo la valutazione dei rischi deve essere effettuata con la consultazione del rls, mentre la firma sul DVR dei vari attori ha prettamente valore di “data certa”, non di condivisione (a mio parere); ma presumo che sia quello che intendesse anche Lei.
    Ma in tutte quelle aziende che non hanno voluto un rls interno o non esiste rlst di categoria non vieta che i lavoratori vengano coinvolti, anzi forse in certi casi anche più di un rlst.

    • marcello
    • 13 novembre 2014

    Per quanto riguarda RLS/RLST sono organi consultivi e non decisionali.
    La elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore.
    Qualora l’unico dipendente esprima la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all’Inail.

    • alessandro
    • 13 novembre 2014

    NOMINA DELL’RLS… prego leggere art 47, articolo che deriva dal 626.
    Per la delega basta un verbale del consiglio di amministrazione che venga trascritto sulla visura camerale in cui sia ben chiaro che il Datore di lavoro ai fini della sicurezza sia il socio di maggioranza
    il DVR (UNO e modificabile) i POS tanti quanti sono i cantieri perché ogni cantiere ha dei rischi specifici
    DVR lo firma Datore di Lavoro, RLS (o RLST) Medico competente ed RSPP (che può essere in questo caso anche lo stesso DdL)
    POS lo firma DdL RLS (RLST) per presa visione e RSPP

    Chiedo inoltre ai miei illustri colleghi come mai il legislatore abbia ma voluto che il DVR sia condiviso con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    • gianmarco
    • 13 novembre 2014

    Concordo con i commenti precedenti, l’RLS viene “eletto” dai lavoratori e non “nominato”, a meno che i lavoratori (anche se è uno solo vale lo stesso ragionamento) decidano di non individuarlo; in quel caso il DdL dovrebbe nominare il RLST, ma spesso non ci sono organismi paritetici o enti bilaterali in zona, quindi la mancata nomina, in quest’ultima situazione, non può essere sanzionata.
    Una precisazione: il POS è un documento “operativo” e necessario in ogni cantiere (Titolo IV) e deve essere specifico per il singolo cantiere, quindi non si redige “un” POS, ma lo si redige in ogni occasione in cui si renda necessario.

    • roberto
    • 13 novembre 2014

    concordo con le Vostre affermazioni, in più a mio parere:
    1) non è necessario atto notarile o quant’altro per individuare il datore di lavoro, e non è corretto utilizzare l’impianto della delega (non si può delegare il ruolo di datore); è sufficiente una nota tra i due soci nella quale si individua tra i due colui che svolgerà la figura di datore (addossandosi tutti gli obblighi di garanzia) e colui che di conseguenza avrà lo status di lavoratore subordinato.
    2) aborro l’idea del rls, io farei sottoscrivere una dichiarazione dal lavoratore che rifiuta il ruolo di rls e una nomina di un rlst… vai a contestarmela, come dite sopra è un diritto, non un obbligo.
    3) sarebbe interessante capire quale articolo si è inventato l’incompetente di turno!

    • elena
    • 13 novembre 2014

    La nomina RLS è un diritto dei lavoratori e come tale possono non avvalersene. Se il lavoratore, in questo caso, decide di non ricoprire l’incarico il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare la figura presso un organismo paritetico o ente bilaterale. artt. 47 e seguenti

    • daniele
    • 13 novembre 2014

    Gli ispettori non possono inventarsi sanzioni che non esistono.
    Per una ulteriore conferma ricordo che la elezione dei RLS è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro. Quindi, se tale facoltà non è esercitata dai lavoratori, il datore di lavoro non può “sostituirsi” a essi, con la conseguenza che non esiste sanzione per la mancata nomina.”

    • alessandro
    • 13 novembre 2014

    Mi è appena successo ! UN CLIENTE NON AVEVA LA FIGURA DEL RLS/RLST ED E’ STATO SANZIONATO !
    Il RLS/RLST è la figura che rappresenta i lavoratori come controparte al Datore di Lavoro, è una figura la cui mancanza viene sanzionata in ogni attività.
    Poi, come dico a tutti i clienti, l’interpretazione è libera e va discussa con gli ispettori. Che rispondono: “SE VUOLE FACCIA RICORSO AL MIO VERBALE !”

    • emanuel
    • 13 novembre 2014

    A mio avviso il RLS non è obbligatorio (in effetti la legge non sancisce questo obbligo a carico di nessuna tipologia d’azienda); l’unico obbligo che sussiste è, se per lo specifico settore nella specifica area è stato individuato un RLST, di designarlo quale RLS (individuazione formale, indicazione nel DVR, comunicazione a INAIL, pagamento quota). In numerose zone d’Italia, per la maggior parte delle attività, non sono presenti RLST…

    • alessandro
    • 13 novembre 2014

    La redazione del DVR è d’obbligo, dove sarà indicato la figura del Datore di LAvoro che ricoprirà, ai sensi dell’articolo dell’81/08, il RSPP; la nomina e relativa firma del Medico darà al docuemtno data certa.
    Per quanto riguarda l’addetto ANTINCENDIO e PRIMO SOCCORSO consiglio anch’io il socio che sta maggiormente “SUL CAMPO”.
    La figura del RLS che è obbligatoria, e che deve controfirmare il DVR, potrebbe essere ricoperta dal RLST (se si trova nella zona interessata) anche per non entrare in conflitto interessi con la firma sui POS.

    • daniele
    • 13 novembre 2014

    Concordo con le indicazione date nei post da Roberto.
    Per l’indicazione del datore di lavoro non serve nessun notaio, basta redigere un verbale di assemblea della società., in cui i soci indicano il nominativo del datore di lavoro.

    • roberto
    • 13 novembre 2014

    Il collega ha ragione, non esiste l’obbligo normativo per il datore di lavoro di nominare l’RLS.
    Tuttavia, dato che gli ispettori richiedono il verbale di nomina e la formazione sistematicamente durante le loro visite, al fine di evitare problemi io consiglio in ogni caso la nomina dell’RLS.
    Nel caso di singolo lavoratore probabilmente la soluzione più vantaggiosa è di richiedere l’assegnazione del rappresentante territoriale.

    • amerigo
    • 13 novembre 2014

    Non esiste nessun obbligo per il datore di lavoro di nominare il RLS. La cosiddetta nomina del RLS è un diritto dei lavoratori e l’obbligo per il DL è che una volta ricevuto il nominativo si adoperi per la sua formazione, la consultazione, la partecipazione, etc. Nel caso specifico, potrà eventualmente capitare che un RLST del comparto in un contesto specifico (un piano di comparto di RLST), possa presentarsi è entrare nel merito di ciò che ha pianificato la srl.
    Più che parlare di delega (anche perché ricordo che la delega è uno strumento valido nelle organizzazioni complesse….e questa non mi pare…anzi nutro qualche dubbio di legittimità sulla società così costituita), se i due soci hanno la volontà di chiarire i loro rapporti in materia di obblighi civili e penali, ebbene che questo avvenga negli atti di gestione della società quali ad esempio lo statuto o in un verbale dei soci nel quale si indica colui che ha il potere decisionale ed economico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

    • danilo
    • 13 novembre 2014

    Anche secondo me non è necessario coinvolgere alcun notaio, le parti sono infatti ben definite, dal momento che solo uno dei soggetti lavora ed è retribuito dall’altro con tanto di busta paga. Si tratta di un’impresa a tutti gli effetti, senza possibilità di dubbio alcuno. Deve ottemperare a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 a partire dalla valutazione dei rischi.

    • roberto
    • 13 novembre 2014

    Di nulla.
    Per la questione dell’individuazione del datore di lavoro bisognerebbe vedere bene come è strutturato il rapporto tra le due parti.
    Ciò premesso, da quanto leggo il socio di minoranza viene pagato dall’altra persona, pertanto secondo le definizioni del decreto 81/08 il socio di maggioranza dovrebbe essere individuato come datore di lavoro.
    Secondo me un atto firmato da entrambe le parti che individui il socio di maggioranza come datore di lavoro ai fini della sicurezza è più che sufficiente, personalmente non ritengo necessario procedere con atto notarile.
    Spero di esserle stato utile.

    • daniel
    • 13 novembre 2014

    L’art. 16 del D.Lgs 81/08 parla di delega mediante atto scritto recante data certa per cui penso che il notaio sia una precauzione in più.

    • daniel
    • 13 novembre 2014

    Grazie Ing. Mencancini
    In effetti ho ricontrollato per bene la questione dell’ RLS ed effettivamente c’è ne bisogno.
    Sicuramente la formazione dell’antincendio ed il primo soccorso verrà svolta dal lavoratore che effettuerà le lavorazioni sono d’accordo con lei.
    L’unica questione che al momento mi lascia perplesso è la modalità di delega per il datore di lavoro per la sicurezza, la legge non specifica niente a tal riguardo, sono sempre stato dell’avviso che un atto di delega recante data certa e controfirmata dalle parti potesse bastare, senza andare a scomodare un notaio. Lei cosa ne pensa ?
    Grazie anticipatamente

    • roberto
    • 13 novembre 2014

    Concordo con te su tutto, ad esclusione della nomina dell’RLS, che da quanto ho riscontrato è necessaria anche in caso di un solo lavoratore (anche se so che è assurdo, ma la legge impone questo).
    Preciso inoltre che sarebbe bene che l’addetto antincendio e pronto soccorso sia il lavoratore che effettua fisicamente le lavorazioni.

    • daniel
    • 13 novembre 2014

    Non basta secondo lei una procedura recante un a data certa e controfirmata dalle parti ? come un atto di delega recante data certa. Non può bastare per individuare il socio di maggioranza come datore di lavoro ai fini della sicurezza ?

    • mario
    • 13 novembre 2014

    penso che sia importante andare da un notaio e redigere una procura nella quale il socio di maggioranza sia individuato come datore di lavoro ai fini della sicurezza.
    sarebbe opportuno che il socio di minoranza firmi sia il DVR che il POS

 
 

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