Rspp interno non dipendente

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In ogni azienda dove si applica la normativa d.lgs 81 del 2008 testo unico sicurezza si deve nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP o interno o esterno all’impresa, con un interpello del ministero si chiarifica che l’incarico di rspp interno può essere affidato ad un professionista qualora non ci siano dipendenti.

Se hai una ufficio, una fabbrica, un officina meccanica, una scuola, un laboratorio o qualsiasi altra impresa puoi affidarti ai nostri servizi di consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro, chiama il numero verde 800146589 o compila il modulo che trovi nella pagina dei contatti.

Ti ricordiamo che oltre ad istituire un servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda dovranno i tuoi dipendenti frequentare corsi di formazione sulla sicurezza , vi consigliamo la nostra piattaforma e-learning dove potete con tutta semplicità frequentare i corsi principali obbligatori per legge come rls, antincendio, rspp, primo soccorso, coordinatore, responsabile sicurezza e molti altri.

L’RSPP inoltre collabora attivamente all’interno dell’azienda con riunioni periodiche per la realizzazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi che è obbligatorio per tutte le imprese e serve a valutare i rischi e a scegliere gli adeguati dpi i dispositivi di protezione individuali e le misure collettive di sicurezza.

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    • mirko
    • 13 novembre 2014

    Nella difficoltà e spesso impossibilità di soddisfare appieno tutta la normativa vigente, ritengo che i due punti essenziali siano la PRESENZA (del soggetto rspp) alla vita dell’azienda, chiaramente documentata e il POTERE DI SPESA o INFLUENZA DELLA SPESA (che esso ha) per tutto quanto sia di sicurezza e salute dei lavoratori dell’azienda stessa. L’inquadramento di “dipendenza” o la scela di un “esterno” in mancanza di risorse interne poi può essere “aggiustato”.

    • francesco
    • 11 novembre 2014

    Giorgio , conduce un ragionamento che condivido. E così: dov’è l’analisi organizzativa ‘per cui’- cioè alla cui conclusione [quale output esitato] – si ricorrerà a definire le modalità contrattuali delle relazioni di lavoro sulla figura del RSPP interno/Vs esterno. Si ripete: “all’esito di analisi organizzativa” che comprende anche quella delle interdipendenze con il sistema SPP nel suo complesso? Il tempo dedicabile è solo una – nè unica, nè assorbente – delle variabili in gioco per la valorizzazione dei rischi. Se la guida al ragionamento risulta invece solo quella orientata alla valorizzazione dell’asse dei costi, si finisce inevitabilmente a fornire la prova dell’aporia nella valutazione dei rischi [= carente logica organizzativa] A questo, a mio avviso, conduce il monito al comportamento da evitarsi da parte del DdL, a cui così decriptato allude l’interpello de quo. Niente di più di quel che si sapeva prima, salvo un certo favore, forse e dico ‘forse’, per la prestazione co.co.& continuativa come modalità di relazione contrattuale interna quale alternativa al rapporto di lavoro dipendente, laddove ne sussistessero i presupposti laddove compatibile al fabbisogno organizzativo esitato dall’analisi. Vorrei solo aggiungere che un po’ tutti i commenti che leggo propendono per svalutare l’anzidetto ragionamento. Come ragionamento di Service Management, quindi allargando il seminato, ciò che fa difetto è l’atteggiamento diffuso per tutto ‘il campo committente della prevenzione’,di ragionare con richiesta di offerta a catalogo al consulente, prescindendo dall’analisi del fabbisogno, dagli input della progettazione, puntando direttamente al fare in output. Con sindrome postuma – spesso rilevata ai servizi ispettivi dalle ASL- della desinenza dell’agire in input [qualificazione della domanda]. La trappola, per esperienza, nel genere di interventi, è quasi sempre nel affidarsi al cosa fare, prescindendo dal come. Con buona pace della dimensione satisfattiva complessiva del fabbisogno da fronteggiare con l’offerta [sindrome/ trappola che p.e., per la formazione a fini di prevenzione, scatta quasi sempre, facendola scadere a pessima erogazione di informazione e di mero addestramento].

    • giorgio
    • 10 novembre 2014

    Esiste, eccome. Il concetto della risposta della Commissione, assolutamente condivisibile, è che una cosa è l’organizzazione del Servizio ed un’altra, del tutto indipendente ed autonoma, è la tipologia del rapporto economico e contrattuale che lega i diversi soggetti all’Ente.
    Di RSPP dipendenti che fanno tutt’altro ne conosciamo a bizzeffe, classificarli come “Interni” è una presa in giro, laddove di RSPP Liberi Professionisti a partita IVA che partecipano concretamente alla vita ed alle scelte organizzative dell’Azienda e che assicurano una pronta reperibilità in caso di bisogno potremmo fornirne un elenco sorprendentemente lungo.
    Una cosa è il Servizio con il suo RSPP, un’altra sono gli aspetti economici e contrattuali, e sono concetti slegati tra di loro.

    • francesco
    • 10 novembre 2014

    Io ho sempre collaborato come RSPP esterno ma quelle volte che mi è capitato di confrontarmi con colleghi RSPP interni (ad esempio in cliniche private, centri commerciali, etc) erano tutte persone che comunque all’interno dell’attività lavorativa avevano già altre mansioni. In realtà, credo debba essere il DL che, analizzato l’organico, le relative mansioni e capacità, debba selezionare una persona da formare o già formata, compatibilmente con le sue attuali mansioni (deve essere una persona che possa dedicare del tempo alla nuova funzione di RSPP). Il decreto parla comunque di lavoro dipendente, non vedo come possa essere considerato interno un RSPP che non sia nel libro paga del DL. Nel caso di cantiere con più ditte presenti, ogni ditta avrà il proprio RSPP (presente o meno). Nel caso in cui ci siano più ditte presenti e si superino le 200 persone giorno, allora l’esigenza è quella di nominare un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che è una persona con competenze più approfondite di un RSPP nei riguardi delle opere provvisionali di cantiere.
    Spero di esserLe stato utile.
    Cordiali saluti.

    • marco
    • 10 novembre 2014

    Dipendente o no?
    Devo dire che, come sempre, la legge lascia sempre un vuoto. Come può essere interno un RSPP che non sia lavoratore dipendente? Sono due principi che proprio non collimano.
    Potrebbe essere interno, forse, un RSPP dipendente di una ditta che cooprera con altre ditte all’interno di un cantiere, dove, i lavoratori della ditta x non hanno i requisiti dovuti, e quindi, la dita y decide di affidare l’incarico ad un lavoratore esterno ma che in realtà è interno al luogo di lavoro ed il quale ha conoscenze approfondite delle tematiche, dei rischi e pericoli presenti all’interno di quel luogo di lavoro. Non credo possa esistere una situazione diversa.

 
 

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