Obbligo di “verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati” in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria?

43 Comments

Voi “addetti ai lavori” (in senso tecnico) come interpretate l’obbligo di “verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati” in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria?

Anche in considerazione delle modiche normative del 2009: da “vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati”, a “verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

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43 Comments
    • rubes
    • 13 novembre 2014

    non dubito che la comunicazione sia stata fatta dai funzionari dell’ASL e non dubito che ci si possa riconoscere una costrizione, ma mi creda: le mie dimissioni sono il frutto di un un bel promoveatur ut amoveatur, avevo messo piede e denunciato un colosso con una condanna di 8 mesi e relative interdizioni. Perfetto, dopo 2 mesi ho avuto la mia bella promozione e 2 distretti da gestire, in tal modo non potevo più uscire e fare il mio lavoro con i miei tecnici.
    Le mele marce sono ovunque nel pubblico e nel privato non ci sono dubbi, l’incapacità e il menefreghismo anche ma purtroppo spesso a qualcuno queste mele fanno comodo. Ripeto quando ci si scontra in tal modo con i poteri forti non ti lasciano lavorare e chi non è all’interno non può verificare le tipologie di costrizione che vi sono. L’amico dell’amico non deve essere toccato, anzi ti minacciano di essere perseguitati e si rivolgono ai soliti poteri.
    Ho avuto esperienze spiacevoli: gente che sostava sotto casa mia, macchine che buttavano immondizia nel mio giardino, lettere anonime di minaccia e molto altro, non siamo in un paese pulito questa è la verità
    Ora mi sento meglio, buona giornata a tutti

    • carmelo
    • 13 novembre 2014

    Rubes,
    non dubito che siano professionali e conoscano la materia.
    Solo che quello che hanno espresso in quella comunicazione sul CSE non era corretto a fronte dei principi base del diritto penale dove ciò che conta è la condotta penalmente esigibile a fronte di una posizione di garanzia ricoperta.
    Non è un caso, come citato da Giuliano in un paio di post sopra, che dopo anni, c’è arrivata anche la Corte di Cassazione.
    Era ora, visto che questo sono più di tre lustri che l’andiamo ripetendo.

    • lino
    • 13 novembre 2014

    ripeto… non sono a conoscenza di condanne passate in giudicato riferite alla “culpa in eligendo” da parte di DdL.
    Sono a conoscenza invece, ed è vero, di numerose condanne per “culpa in vigilando”
    Due cose diverse ma, non vanno bene l’una e l’atra.
    L’essersi dimessa per i motivi enunciati le fa onore… non ne conosco molti di Funzionari che nei suoi panni avrebbero fatto la stessa cosa ma, se queste cose non vengono alla luce, non vengono divulgate, vengono nascoste, le nostre critiche (per lo meno le mie) si basano su quello che vediamo proposto… su quello che dite… su quello che scrivete… e non ce ne si può fare un rimprovero.
    Quella lettera aveva una precisa paternità: i Funzionari dell’ASL di Mantova e da quella lettera non emergeva alcun segno di costrizione.
    Come tale è stata trattata… il suo contenuto è stato letto, analizzato e, alla fine, cassato all’unanimità non facendo fare agli autori (questo è vero) una bella figura.
    Nessuno vuol mettere in dubbio le capacità di qualcuno ma se certi conseguenti “giudizi” non sono graditi, occorre evitare di inviare (a nome proprio) volontà di “altri”… potrebbero far incorrere nel convincimento che questi modi di fare facciano “normalmente” parte dei cosiddetti “comportamenti di comodo” all’interno dei quali avrebbero la possibilità di nascondersi anche quelle possibili incapacità che noi tutti verremmo avere la possibilità di mettere al bando.
    Rubes è da un po’ di tempo che ci frequentiamo su questo forum e le cose ce le diciamo con rispetto ma fuori dai denti… e non per spirito polemico ma per senso civico e critico.
    Personalmente spero sempre che qualcuno s’offenda… perchè le cose cambino.
    Cordialità

    • rubes
    • 13 novembre 2014

    La culpa in eligendo è un reato contestato da tempo e l’esempio eclatante è quando un preposto nominato dal D.L non ha concluso le ore di formazione ed addestramento previste.
    E’ dimostrata altresì da ormai da annosa giurisprudenza la culpa in vigilando del caporeparto, capocantiere che impartiscono ordini senza vigilare sull’uso corretto dei DPI , provocando infortuni con prognosi > a 30 gg.
    Relativamente ai tecnici dell’ASL mantovana di cui sono stata coordinatore, non posso dire altro che la loro professionalità e conoscenza della materia sono di tutto rispetto. Purtroppo nell’ente pubblico spesso ci si deve scontrare con i poteri politici ed allora sono guai. Ecco perchè mi sono dimessa. Le situazioni vanno conosciute prima di essere giudicate

    • lino
    • 13 novembre 2014

    Fin’ora non ho mai visto un DdL rinviato a giudizio per culpa in eligendo verso i suoi preposti anche perchè nessun DdL nominerebbe degli incapaci

    I preposti che ho avuto modo di conoscere io, in soli 38 anni d’infangamento delle mie scarpe in cantiere, sono sempre stati preposti eccellenti e d’esperienza… Di notevole esperienza.

    Nessuna culpa in eligendo da parte del DdL… Nessuna incapacità da parte dei preposti… La sicurezza sui cantieri la conoscono meglio di noi tutti messi assieme, solo che… non la applicano per troppa confidenza, troppa sicurezza, troppo orgoglio di fronte a subalterni e, quando succede qualcosa è troppo tardi.

    Non si è davanti ad una Play Station dove se si ribalta l’auto fuori strada si pigia il bottone “game over” e si riparte… Se si sale senza indossare DPI in quei posti dove sono necessari, non c’è nessun “game over”…
    … nonostante corsi e corsi di formazione (che ti lascio dire)

    • fabio
    • 13 novembre 2014

    Questo si che sarebbe un bell’esperimento.
    Le simulazioni ci insegnano sempre qualcosa tuttavia c’è un’aspetto che non si può prendere in considerazione ne simulare: la stupidità umana (che Lino Emilio ha più elegantemente descritto come “iniziativa personale non concordata che si concretizza in uno spazio di tempo limitatissimo”).
    Purtroppo quando si analizzano i fatti a posteriori sono tutti bravi a sostenere che si sarebbe dovuto fare qualcosa di più o diversamente, in fondo il senno di poi è una scienza esatta.

    • rubes
    • 13 novembre 2014

    Sperando di aver correttamente interpretato il quesito che riguarda la differenza tra il verificare e vigilare, cerco di chiarire la mia opinione come coordinatore SPISAL:
    Il CSE ai sensi dell’art.92 D.lgs 81/2008 ha obblighi di coordinamento, verifica della congruità dei POS con il PSC, effettua sopralluoghi di cui redige opportuni verbali, verifica le osswrvanze delle procedure, può sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed immediato all’ASL competente e al D.L.
    Le responsabilità in caso di infortunio vanno ricercate in primis nell’idoneità dei contratti stipulati dal committente con l’impresa affidataria e da quest’ultima con la sub appaltatrice.
    Nei vari POS , se redatti correttamente sono indicate le figure dei proposti (capicantiere) con obbligo di vigilanza per se stessi e per coloro ai quali il preposto imparte ordini.
    Restano in capo quindi al preposto la culpa in vigilando ed in capo al D.L che ha predisposto le procedure per lavorare in sicurezza, dotato i dipendenti di DPI ed effettuata idonea formazione ed addestramento, la culpa in eligendo per aver individuato capicantiere tecnicamente e professionalmente non idonei a tale mansione.
    Per chi vede nei tecnici dell’ASL persone che annaspano nella giurisprudenza, posso affermare che dopo tanti processi tenuti con il nuovo CP al fianco di diversi PM, spesso vista la vastità della materia sono proprio loro a suggerire le domande utili a dimostrare l’inosservanza della norma da parte delle imprese.
    Buona giornata

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Ritengo comunque che, una volta verificatosi un infortunio, sia molto complesso rilevare gli obblighi e i limiti (come precisamente codificati) circa le attività delle varie figure. Questo è il vero problema dei processi penali in questo ambito. E questa discussione non fa che confermare la tesi

    • giuseppe
    • 13 novembre 2014

    Rispondo alla prima:
    “gli attori del team sicurezza & C.” laddove dici “significa che altre “figure”, deputate a fare quel che dovrebbero fare, non lo stanno facendo.
    Per uno dei motivi sopra citati, lo fai tu anche se non di tua competenza “.
    Se ti dicessi SI ! e anche in maniera CLAMOROSA !
    Allora che fai ? rinunci ?
    Anche se il dibattito è visibile ti faccio una confidenza. Sto seguendo un lavoro GRANDE che coinvolge imprese GRANDI ma davvero GRANDI. …….. Io stesso sono rimasto esterrefatto, da come era stata affrontata la “sicurezza & C.”
    Io sono entrato nella fase esecutiva e solo ome CSE, (il CSP neanche esiste).
    e allora, ripeto, che fai ?
    rinunci ?
    Ho scelto di rimboccarmi le maniche, organizzarmi alla bisogna, ampliare il raggio di azione, stare PARTICOLARMENTE all’erta , e affrontare le problematiche alzando ancora, quando ce ne è bisogno il livello di attenzione. In più , aggiungo, il tutto in un territorio PARTICOLARMENTE difficile ……………. molto particolarmente difficile, ma senza cedere di un millimetro. Sino ad ora sta andando, con molta difficoltà, ma sta andando.
    Veniamo alla seconda quesitone.
    VIGILARE (art. 26)
    se io riesco a dimostrare di aver affrontato qualsiasi fase della lavorazione, in osservanza a tutte le norme, ma in particolare se io CSE (o responsabile dei lavori), riesco a dimostrare la mia fattiva collaborazione , ed efficace sorveglianza, potrei in tutta tranquillità dire di aver svolto bene il mio compito. Ma, il caso in esame, dove se ben capisco, si doveva montare un organismo di una certa dimensione tanto da prevedere il montaggio di un qualche sostegno (mal montato e con il quale l’addetto ha subito l’infortunio), chiedo: il preposto era stato abituato a consultare il team “sicurezza & e C” in caso di dubbi interpretativi, oppure solo in quel caso si era avventurato in una decisione avventata e del tutto personale.
    Ho la convinzione (spero sbagliata) che anche altre volte l’addetto si era cimentato in libere interpretazioni, e questa volta è andata male.
    Ergo, se si riesce a dimostrare che il team realmente esiste ed è attivo, probabilmente l’addetto si assume le sue responsabilità. Ma il team deve saper dimostrare tutto il suo attivismo in campo.
    Ovviamente questo è il mio punto di vista. Che sono disponibilissimo a cambiare se si è di fronte ad ottime argomentazioni, e non a soli distingui verbali (anche se so che così si fa la giurisprudenza, …… ma non le sentenze)
    Di nuovo un cordiale saluto a tutti e grazie ancora.

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Se il ddl deve verificare sul campo ogni lavorazione appaltata e subappaltata dovrebbe avere decine e decine di “controllori”/site manager e nei cantieri complesso con numerosi livelli di subappalto dovrebbero montare delle tribune per tutti coloro che devono verificare.
    Mi interessa sapere
    1 se il ddl di impresa non esecutrice, oltre ad adempire obblighi di verifica formale/documentale) deve verificare sul campo ogni lavorazione subappaltata.
    2 dove interviene il medesimo obbligo del ddl impresa in appalto e che ha poi subappaltato
    3 se deve presenziare costantemente in che modo – a parità di rischio – deve decidere quale lavorazione verificare. Perché è ovvio che se verifico qui non posso contemporaneamente verificare anche li…
    4 fino a che punto si può/deve spingere la verifica senza divenire ingerenza

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Ma se mentre vigilo, in un diverso angolo del cantiere un preposto di una sub sub appaltatrice incaricati di montaggi standard (non particolarmente a rischio) sale su un impalcatura (presente ma non montata per quell’attività) per prendere delle misure senza usare alcun dpi (che comunque era in suo possesso)? Colpa dei ddl tutte le appaltanti perché non hanno verificato le condizioni di sicurezza? Ed ancora, ammesso e non concesso che la verifica ex art 97 sia concreta sul cantiere, come dovrò eseguirla? Ogni ora in ogni remoto angolo del cantiere? Oppure a discrezione? E comunque la parola “vigilare sulla sicurezza” sono state proprio sostituite da “verificare le condizioni di sicurezza”…

    • lino
    • 13 novembre 2014

    Non siamo completamente nel tema del post ma trovo, comunque, interessante questo piacevole confronto.
    Nessuno mette in dubbio che la sicurezza debba ricoprire il cantiere a 360° con l’impegno di tutte le figure facenti parte del processo costruttivo dell’opera.
    Questo per obblighi di legge, per coscienza, per deontologia professionale…
    Va tutto bene ma…
    se quello che tu fai come coordinatore della sicurezza è quello che hai indicato nel tuo intervento (e non ho alcun motivo per dubitarlo anzi… tanto di cappello) significa che altre “figure”, deputate a fare quel che dovrebbero fare, non lo stanno facendo.
    Per uno dei motivi sopra citati, lo fai tu anche se non di tua competenza.

    Affermi:
    “In ultimo ho seri dubbi sul fatto che qulasiasi attore del team “sicurezza & C.” possa essere assolto in caso di inefficienza delle previsioni di sistemi e metodi atti a garantire i lavori in sicurezza.”

    Presa in senso generale non fa una grinza ma nel penale contano, in modo particolare, i comportamenti per cui:
    1)
    Anche se venisse riscontrata l’ INEFFICIENZA previsionale (messa in modo così generico è una frase che dice tutto e niente) questa “mancata previsione” risulta essere il nesso causale che ha determinato l’evento infortunistico?
    2)
    Pur in presenza riscontrata di INEFFICIENZA previsionale (non ho previsto a tavolino le misure specifiche per quella fase/sottofase di lavoro), l’evento infortunistico si è concretizzato in tempi che davano alle figure preposte la possibilità di intervenire ed evitarlo oppure il tempo è stato talmente limitato che anche se fossero state fisicamente presenti in cantiere non avrei potuto impedirlo? (questa, tra l’altro, mi sembra la situazione dell’evento illustrata : lavorazione non particolarmente rischiosa, iniziativa personale del capocantiere senza concordarne l’attuazione con il DdL e le altre figure preposte, tempo impiegato per concretizzare l’evento infortunistico: 2, 3 minuti?… perchè questo è il tempo che ci si impiega per salire su un’attrezzatura senza DPI… se saliva con i DPI indossati non sarebbe successo niente-)

    Se non facciamo questi ragionamenti e non li sosteniamo con forza, consegnamo agli “ideologisti” un piatto dove, per qualsiasi ragione e a prescindere, uno o più colpevoli si devono identificare ma, fra questi, non dovrà esserci il dipendente che si è fatto male !!!

    Già la Magistratura giudicante usa termini non previsti dalla Legge del tipo “vigilare” al posto di “verificare” ma, sento dire in quegli ambienti, che il concetto è uguale.
    A me, povero suburbicano e rozzo discendente dei Celti (per di più montanaro) non sembra ma, se anche così devono essere interpretati, perché non usano il termine previsto dalla Legge?
    Io, con le caratteristiche di cui sopra, mi confondo e se mi confondo come faccio ad imparare cosa devo fare?

    • giuseppe
    • 13 novembre 2014

    SI , la direttiva è chiara. Seguire i cantieri, avvertire continuamente i preposti richiamandoli alle loro responsabilità, tra le quali quella di NON prendere iniziative se non è stato concertato già nelle fasi precedenti (PSC – POS – riunioni e quant’altro).
    Poi, se proprio, deve succedere , non so rispondere, dipende dal caso, ma sarà comunque difficile districarsi. E nel caso specifico della mancanza di una previsione di misure di sicurezza nell’eseguire il lavoro, ….. ho qualche dubbio residuo che il CSP , CSE, DD.LL: RSPP, PREPOSTO, e chi più ne ha più ne metta, abbia svolto appieno il suo compito.
    Si può morire anche fulminato da un fulmine, raro, ma può accadere. E in tal caso ognuno si affida al suo Dio.

    • rocco
    • 13 novembre 2014

    no, il DL dell’impresa affidataria non deve necessariamente presidiare a lavorazioni non particolarmente pericolose.
    … ma come doveva essere realizzata quella lavorazione visto che ne nel POS ne nel PSC era previsto la realizzazione della struttura temporanea?

    se le misure previste nel POS e PSC erano congrue con le lavorazioni da svolgere allora il DL dell’impresa esecutrice ha agito per conto proprio e nè è direttamente responsabile (nulla a carico del DL impresa affidataria nè CSE) se al contrario il DL dell’impresa esecutrice ha realizzato la struttura perchè con le modalità previste nel POS e/o PSC era difficoltoso o impossibile realizzare l’opera qualche responsabilità dell’impresa affidataria esiste. Non ha verificato che le misure previste nel POS della esecutrice fossero congrue; stesso problema per il CSE.
    spero sia chiaro.

    • lino
    • 13 novembre 2014

    Prendo per buona la dichiarazione di lavorazioni non particolarmente rischiose ma corre, anche, l’obbligo di sottolineare che l’evento infortunistico è avvenuto su di una lavorazione non particolarmente rischiosa.
    Temo che al DdL (o chi per lui se incaricato) rimanga l’unica possibilità di sostenere, se possibile, un accadimento non prevedibile concretizzatosi in tempi decisamente ristretti su azioni personali non preventivamente concordate.
    Non conosco il cantiere… l’attrezzatura necessaria per il montaggio delle clocee (a proposito… cosa sono?) i compiti del capocantiere…
    In queste condizioni, mi sentirei di ribadire quanto espresso alla seconda frase.

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Comunque la struttura era stata eseguita il giorno stesso dell’infortunio, poco prima delle lavorazioni (che dovevano durare poche ore).
    Proprio qui volevo sapere se il dovere di verifica del ddl affidataria comprendeva il recarsi sul posto per presenziare a lavorazioni non particolarmente rischiose

    • lino
    • 13 novembre 2014

    Intendevo che mi riferivo al CSE nella parte terminale del mio intervento.

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Già qui emergono le difficoltà del processo. Al giudice (e fortunatamente a consulenti) lo stabilire tutti i quesiti posti

    • lino
    • 13 novembre 2014

    Sì anche se le sentenze di cassazione nei confronti dei DdL, Dirigenti e Preposti “parlano” di “alta sorveglianza” intesa “momento per momento”.
    Io mi riferivo al CSE.

    • lino
    • 13 novembre 2014

    Stacco volutamente.
    Appare evidente che, anche in questi casi, risulta determinante l’eziologia dell’accadimento.

    Quale in nesso causale?

    Di chi è stata l’iniziativa (priva di programmazione) per realizzare la struttura da dove è caduto e si è infortunato il capocantiere?

    Da quanto tempo era stata realizzata?

    Per i “verificatori” l’accadimento poteva essere evitato attraverso un loro diretto intervento nel mettere in sicurezza l’attrezzatura o lo stesso capocantiere oppure l’evento si è concretizzato in un lasso di tempo talmente esiguo da impedire qualsiasi azione preventiva ?

    Ma, quì, si entra nel merito ed è quello che lei non desidera.

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Molto preciso. In sintesi la verifica sul posto del ddl dell’affidataria è rimessa alla sua valutazione di attività rischiose o pericolose, se ho ben compreso

    • lino
    • 13 novembre 2014

    Un DdL di un’impresa affidataria (o appaltante se già in subappalto) nel suo contratto d’appalto viene ad essere chiamata a realizzare in tutto o in parte le lavorazioni dell’opera.

    partiamo dal presupposto che li realizzi, tutti, lei.
    “…Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati…”
    Al DdL, quindi, spetta l’onere di individuare, analizzare ed eliminare (obbiettivo primario della direttiva cantieri) o ridurre i rischi PROPRI delle lavorazioni (lavori affidati).
    S’intendono rischi propri quei rischi intrinseci nella fase o sottofase di lavoro (lavorazione) cioè quei rischi NON INTERFERENZIALI demandati, questi ultimi, al CSP in sede di progettazione e al CSE in sede di esecuzione.

    Se una parte di questi lavori viene subappaltata ad altra impresa, con appalto autorizzato, il DdL dell’Affidataria (o Appaltatrice) diviene, nei confronti dell’impresa in subappalto, il Committente con l’obbligo della validazione tecnico-professionale di cui all’All. XVII oltre ad altri obblighi fra cui la congruenza del POS della Sub con il proprio…

    I lavori subappaltati si limita ad un contratto di subappalto solo tra il DdL dell’Affidataria e quello della Sub.
    Il committente dell’opera, in questo contratto non entra nel merito (se non per questioni di assicurare il pagamento dei costi della sicurezza)

    Ma i lavori contrattualizzati in subappalto fanno sempre parte dei “lavori affidati” dal Committente al DdL dell’Affidataria.

    Pertanto, l’obbligo di verifica che tali lavori vengano eseguiti in sicurezza insieme alla verifica “… delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento…” risultano, quindi e comunque in capo al DdL dell’affidataria.

    Questo non esclude il DdL della Sub da eventuali responsabilità in caso di inosservanza alle prescrizioni di PSC e a quelle contenute nel suo POS…

    In buona sostanza chi è in cima alla piramide degli appalti ha l’obbligo di verificare che chi “sta sotto” esegua i lavori (previsti nel POS di ciascuno) in sicurezza.

    Cosa si debba intendere per “verifica”… con tutte le sentenze che non usano questo termine ma adoperano “alta o bassa VIGILANZA” non è sempre facile da interpretare.

    A parere, io verifico quando su certe lavorazioni (soprattutto quelle la cui criticità è ben presente) ritengo sia opportuna la mia presenza in cantiere e “constatare” che l’impresa o le imprese (o LA) stiano eseguendo le fasi/sottofasi di lavoro così come sono state previste nei documenti di programmazione (PSC, POS, Riunioni periodiche di coordinamento) in modo da consentirmi la redazione di verbali di sopralluogo nei quali potrei avere la necessità di intervenire con l’art. 92 c. 1 lett. e) oppure con la lett. f)

    Questo come CSE ma, allo stesso modo, lo richiedo al DdL dell’affidatria e, per lui, ai suoi delegati (dirigenti, capicantiere, preposti…) con tanto di incarico-delega.

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Ora capite perché non volevo contestualizzare i fatti. Capisco che per chi opera sul campo risulti difficile ed inutile dare una interpretazione astratta di una norma.Ma i processi spesso si giocano su questo. Nella ricostruzione indicavo solo le circostanze strettamente collegate all’evento lesivo, dando per scontato che tutto il resto fosse “a norma” e nel rispetto dei vincoli del TU. Nessun problema sui doveri formali di appaltatori e subappaltatori. Se non che al datore di lavoro dell’impresa appaltante contestano la mancata verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati. E chiedevo una interpretazione pratica di tale locuzione.

    • giuseppe
    • 13 novembre 2014

    Costretto a leggere troppo di fretta, ma mi sembra che manchi la contestualizzazione.
    COMMITTENTE – APPALTATORE – SUBAPPALTATORE.
    L’appaltatore DEVE subappaltare SOLO ad imprese che ne abbiano la capacità tecnico organizzativa (credo sia ampiamente sottintesa tutta la parte riguardante la sicurezza). Ma d’altra parte qualsiasi commitente deve rispondere per i criteri utilizzati nell’affidamenteo dei lavori , nonchè nella scelta dei tecnici a cui affidare le varie responsabilità !.
    La cosa più dura , in un giudizio, è dar prova di aver assolto BENE agli obblighi delle norme in vigore (compreso quelle di CC).
    Spero di non essere andato fuori tema.
    cordiali saluti

    • federico
    • 13 novembre 2014

    La società X aveva in subappalto il montaggio di clocee. Il caposquadra di quella società – con incarico di preposto – decideva di salire su di una struttura montata per fungere da guida alla clocea da installare, senza utilizzare i DPI in suo possesso, cadendo ed infortunandosi.
    Da evidenziare che la struttura montata ed utilizzata come guida non era prevista da alcun POS né dal PSC (era stata estemporaneamente montata il giorno dell’infortunio per eseguire quella lavorazione), anche se la sua esistenza non ha uno specifico nesso causale con l’evento.
    Vi chiedo però di non focalizzarVi sulla dinamica dei fatti dicendomi cosa doveva o non doveva fare il Datore di Lavoro della società appaltante, bensì di interpretare i doveri ex art,97. Grazie

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Questi processi affondano le proprie radici nell’ideologia. A breve rappresenterò la situazione in modo specifico, anche se la mia domanda era aperta e indipendente dal caso. Non volevo pareri sull’episodio ma solo una Vostra interpretazione circa il dovere di “verifica” previsto ex art 97 TU.

    • lino
    • 13 novembre 2014

    Caro Carmelo, non ti viene il dubbio che quando vengono rinviate a giudizio alcune figure (e, sempre solo quelle) nonostante la Magistratura giudicante stia facendo buoni passi nella selezione ed individuazione dei compiti e delle responsabilità, il “nesso causale” debba essere ricercato nell’ideologia?

    • carmelo
    • 13 novembre 2014

    “Affidataria e CSE devono verificare che misure di sicurezza individuate ed adottate siano idonee al lavoro da effettuare”.

    Assolutamente d’accordo.
    Il problema, però, è che molto spesso non si riesce a comprendere che non si può pretendere che la “idoneità” di una misura di sicurezza venga “verificata” con continuità perchè altrimenti passeremmo dall’obbligo di verifica (obbligo di mezzi) all’obbligo di vigilanza (obbligo di risultato).
    Invece, come CTP, mi ritrovo sempre con le stesse casistiche dove chi indaga a fronte d’un reato d’evento, queste valutazione non le fa o perchè non è in grado di farle o perchè non le vuole fare.

    Tanto per fare un esempio di processo su Milano “fresco di sentenza”.
    Anni fa, durante la fase di costruzione della linea AC/AV nella periferia di Milano, il capocantiere di una subappaltatrice è stato investito da un treno.
    Quando si lavora sui binari, FS detta “legge” con la IPC e cioè con la Istruzione Protezione Cantieri.
    Il CSP, il CSE, l’impresa affidataria e l’impresa si sono attenute ad essa nella redazione del PSC e dei POS.
    Gli interventi sulle linee in esercizio possono avvenire solo sotto stretto controllo degli agenti di scorta FS che autorizzano l’attraversamento e la permanenza sui binari.
    Quando si lavora in regime d’avvistamento, sono gli agenti di scorta che impongono l’allontanamento del personale dai binari.
    Nel caso citato, ciò è stato fatto e si sono allontanati tutti i 15 addetti presenti.
    Il capocantiere, che non faceva parte dei 15 autorizzati a lavorare sulla linea, ha attraversato i binari di spalle all’arrivo del treno ed è stato travolto.

    Sono finiti sotto processo il datore di lavoro dell’affidataria, il datore di lavoro dell’esecutrice, il CSE e tre funzionari di FS.
    L’accusa per il datore di lavoro dell’affidataria era quello di “non aver verificato …….”; per il CSE l’accusa era sempre la stessa “per non aver verificato ….. art. 92 comma 1 lett a) e b)”.
    Al personale di RFI si addebitava l’inadeguatezza della IPC (istruzione figlia di un Regolamento a sua volta figlio della norma speciale di settore).
    Tanto per non farsi mancare nulla, era stato caricato anche il reato di cui all’art. 25 septies del D. Lgs. n° 231/2001.

    Ora, ritenere che non fossero idonee ed applicate le misure di sicurezza previste nel PSC e nei POS che altro non erano che quelle previste dalla IPC, era palesemente una sciocchezza visto che le stesse avevano perfettamente funzionato sia prima dell’evento (l cantiere era attivo da mesi) sia al momento dell’evento stesso (15 su 15 si sono allontanati dai binari al passaggio del treno).
    Quindi, fare un processo per tre anni (tanto è durato il dibattimento) sei persone quando la genesi dell’evento (avvenuto nel 2008) era così palese, lo trovo assolutamente inutile.

    Sarebbe bastata un’attenta analisi dei fatti in fase d’indagine.
    Però se si continua a chiedere obblighi di risultato a chi ha obblighi di mezzi (verifica), non se ne viene più fuori.
    Un giudice attento che ha analizzato i fatti, ascoltato le parti e che si è letto le carte, ha assolto tutti perché il fatto non sussiste.
    In questo processo, il sottoscritto era CTP del CSE.

    • rocco
    • 13 novembre 2014

    La verifica sull’lutilizzo di un DPI spetta solo al Datore di Lavoro e/o suoi ‘delegati’ nulla a carico dei soggetti deputati per impresa affidataria e per CSE. Quest’ultimi però hanno degli obblighi di verifica sull’impresa esecutrice tipo che le misure di sicurezza individuate ed adottate siano idonee al lavoro da effettuare.

    Se vuole specificare la dinamica riprenderemo la discussione lunedì. Grazie

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Volevo ovviamente scrivere cosa “pensano” professionisti del Vostro calibro

    • carmelo
    • 13 novembre 2014

    C’è una sentenza del Tribunale di Aosta che assolve datore di lavoro dell’impresa affidataria, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice e il CSE dal reato ex 590 cp per non aver commesso il fatto (Trib. di Aosta sentenza n° 81/2011 del 21/01/2011).
    Le motivazioni, molto sintetiche, attribuiscono all’infortunato capocantiere, un comportamento irrispettoso delle regole, imprudente e del tutto imprevedibile e tale da non poter essere impedito dai soggetti citati.

    • federico
    • 13 novembre 2014

    sono in vacanza e scrivo da un cellulare mentre passeggio. Volevo giusto dare, come richiesto, contestualizzare i fatti. Ciò che conta ai fini della mia domanda è una valutazione/interpretazione circa il dovere di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori appaltati. Il resto non rileva e non deve fuorviare. Cerco solo di avere un’idea di cosa professionisti del Vostro calibro, dato che ancora nessuna sentenza ha specificato quel particolare

    • rocco
    • 13 novembre 2014

    Egregio Federico, la prego di utilizzare una terminologia adeguata al caso, nel TU non esiste il responsabile della sicurezza, esiste RSPP, preposti dirigenti ecc.. Come pure non esistono dispositivi generici credo, ma forse sbaglio, che lei si riferisca a dispositivi di protezione individuali DPI, se così fosse non capisco come si possa esserersi infortunato non utilizzando un DPI? Il mancato uso di un DPI può solo aggravare l’esito di un infortunio non credo possa definirlo.
    Per cortesia potrebbe descrivere la dinamica dell’infortunio più chiaramente? Grazie.

    • giuliano
    • 13 novembre 2014

    “Il responsabile sicurezza di impresa” ? Chi è ? E come fa ad infortunarsi non utilizzando i dispositivi in suo possesso? Il discorso non è chiaro, almeno per me.

    • federico
    • 13 novembre 2014

    Il responsabile sicurezza di impresa in sub-subappalto non utilizza dispositivi in suo possesso e si infortuna. Il datore di lavoro dell’impresa (a monte) appaltante dovrà rispondere per non aver “verificato le condizioni di sicurezza dei lavori appaltati” ex art 97 TU?

    • rocco
    • 13 novembre 2014

    State parlando di un caso specifico se avete aperto questa discussione per avere il parere della comunity dovete quanto meno spiegare il caso. Ovviamente senza riferimenti specifici che possano far individuare i soggetti coinvolti.

    Condivido il discorso in linea di principio sul ruolo e sulle responsabilità del CSE e dell’impresa affidataria.

    • carmelo
    • 13 novembre 2014

    Esattamente.
    Sono stato volutamente duro nella presa di posizione.

    • federico
    • 13 novembre 2014

    ben conosco e condivido la Sua posizione. Ora sono curioso di vedere le reazioni.
    Questo post era pubblicato proprio al fine di cercare una statistica degli addetti ai lavori magari utile in un prossimo processo (che Lei ben conosce).
    Ora vediamo come procede la discussione.

    • carmelo
    • 13 novembre 2014

    Qui stiamo parlando di due obblighi ben distinti.
    L’obbligo di vigilanza è un obbligo di risultato.
    L’obbligo di verifica, è un obbligo di mezzi.

    Purtroppo, molto spesso, gli enti di vigilanza confondono le due cose chiedendo a CSE ed imprese affidatarie con la loro catena gerarchica, di “vigilare” sulla condotta di altri soggetti:
    – CSE su imprese affidatarie ed esecutrici;
    – datore di lavoro e suoi delegati/incaricati su imprese subappaltatrici/esecutrici.

    Il risultato è che si coinvolgono in procedimenti penali i soggetti di cui sopra richiedendo loro condotte penalmente inesigibili.

    Questo perchè non è certo corretto pensare che il legislatore abbia voluto individuare un profilo di responsabilità del CSE o del datore di lavoro dell’impresa affidataria anche per i rischi propri dell’attività d’impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di attivare l’automatica chiamata in causa di questi soggetti per qualunque reato di “puro pericolo”, contravvenzionalmente sanzionato, a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese; ciò perché, come detto prima, l’obbligo di risultato, spetta solo al singolo datore di lavoro dell’impresa.

    Io come CSE o datore di lavoro dell’affidataria dovrò dare evidenza della mia attività ma non dovrà essere chiamato a rispondere se, ad esempio:

    – pur avendo previsto una linea vita ed avendone verificato il corretto posizionamento, un dipendente di un’impresa decide di staccarsi da essa senza alcuna valida ragione con la conseguenza di precipitare giù e spaccarsi la testa;

    – pur espletando un’attività di verifica con il mio personale in cantiere, come impresa affidataria, con tanto di evidenze oggettive di ciò, un dipendente della mia subappaltatrice adotta un comportamento pericoloso o si crea una situazione pericolosa in un ristretto arco di tempo (non è una situazione che si trascina da giorni) all’interno della sfera di autonomia decisionale dell’impresa esecutrice che provoca l’infortunio.

    Se questi concetti, venissero ben chiariti dalle Procure, evitando di sparare a destra e a manca informazioni di garanzia ed istruire procedimenti a carico di soggetti che ad una semplice analisi sono palesemente estranei, sicuramente ne trarremmo tutti vantaggio.
    E questo lo dico anche a mio svantaggio, visto che tra le cose che faccio, c’è anche quella di CTP.

    • giuliano
    • 13 novembre 2014

    Definizione e Significato:
    Vigilanza: Controllo, sorveglianza,attenzione scrupolosa,
    Verifica: accertamento, riscontro,

    • rocco
    • 13 novembre 2014

    La vigilanza si effettua su un processo operativo in essere o da introdurre
    La verifica si effettua sul processo effettivamente operativo.
    In altre parole la vigilanza si fa prima ‘sulla carta’, la verifica si fa dopo ‘sul campo e/o cantiere’

    • marcello
    • 13 novembre 2014

    In genere si opera in fasi distinte:
    1) Verifiche ante inizio lavori
    2) Consegna area di lavoro
    3) Attività svolte in cantiere
    4) ripresa in carico dell’area consegnata a Chiusura del contratto
    Molto dipende dalla complessità dei lavori e dal loro sviluppo.
    Generalmente le aziende organizzate hanno una check list dei controlli e lasciano traccia di eventuali irregolarità rilevate con le azioni intraprese.

    • giuliano
    • 13 novembre 2014

    Vigilare richiede una presenza costante; verificare è una tantum (o a campione). Secondo me.

 
 

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