Preposto alla sicurezza in azienda, ruolo, formazione e normativa

immagine di un preposto in cantiereCon il termine preposto alla sicurezza si intende una figura presente in ogni luogo di lavoro che svolge mansioni di organizzazione e coordinamento degli altri lavoratori presenti in azienda, ha quindi un ruolo preminente rispetto tutti gli altri in quanto ne determina anche le modalità operative.

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il ruolo

Il preposto ricopre un ruolo molto importante al di là del mero aspetto produttivo perché è una persona molto vicina ai lavoratori e ne conosce quindi, spesso meglio anche della proprietà, le mansioni e i rischi ad esse collegati e quindi è in grado di tutelarne la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Fra le sue principali mansioni vi è quella del controllo che ogni singolo lavoratore si attenga sia alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro presente nel D. Lgs. 81/08 che a eventuali ulteriori disposizioni aziendali.

Proprio il D. Lgs. 81/08 e la successiva integrazione con il D. Lgs. 106/09 ha definito in maniera chiara le attribuzioni in ambito lavorativo per i preposti alla sicurezza, assegnando loro, nel contempo, un’importanza che prima di tale decreto non era riconosciuta. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce anche che le funzioni cui il preposto dovrà assolvere dovranno essere attribuite in modo tale che siano coerenti con le effettive mansioni che svolte in azienda, superando quindi anche titoli formali o qualificazioni giuridiche. Quindi il D. Lgs. 81/08, nel art. 2, specifica che il preposto venga incaricato in base alle sue competenze professionali e nei limiti imposti dalla gerarchia interna l’ufficio e gli oneri cui dovrà assolvere adeguati alle sue reali capacità.

La formazione obbligatoria

Come per tutti i responsabili addetti a una delle funzioni obbligatorie per legge (addetto primo soccorso, addetto antincendio, …) anche per i dirigenti e i preposti è previsto che il datore di lavoro si occupi di fornire loro una specifica e adeguata formazione a quello che sarà il loro incarico, nonché eventuali successivi corsi di aggiornamento dovuti a variazione nella normativa o a progressi tecnologici.

In un corso di formazione per preposto che poi conferisca un attestato valido a tutti gli usi di legge non possono mancare questi argomenti:

  • panoramica sulla tipologia di lavoratore con cui potrebbe entrare in contatto e i loro obblighi;
  • individuazione e definizione dei fattori di rischio per ogni attività lavorativa e, al suo interno, per ogni singolo lavoratore, è questa un’attività che ovviamente richiede un monitoring costante della valutazione dei rischi in azienda;
  • conseguentemente al precedente punto il preposto dovrà essere in grado di definire misure tecniche e procedurali per la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro.

I corsi di formazione dovranno essere tenuti da personale altamente qualificato e con ampia conoscenze delle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro, nonché delle attrezzature o dei dispositivi di sicurezza in genere.

Il preposto di fatto

Non sempre negli uffici o nelle imprese è possibile individuare un preposto alla sicurezza, soprattutto in quelle di piccole dimensioni o con attività lavorativa svolta al di fuori della sede aziendali, in questo caso il preposto viene individuato nel lavoratore più esperto presumendo che abbia maggiore cognizione di causa e conosca meglio i rischi lavorativi dei colleghi, tale figura prende il nome di preposto di fatto.

Sanzioni amministrative per il preposto

Il fatto che il preposto sia gerarchicamente a un livello più basso del datore di lavoro non lo esenta da eventuali sanzioni, non solo pecuniarie, di fronte a eventuali inadempienze nello svolgimento delle sue mansioni. L’articolo 56 del D. Lgs. 81/08 prevede, a seconda delle violazioni di cui all’art. 19 dello stesso decreto, due diversi tipi di sanzioni:

  • ammenda da 400 a 1.200 € oppure l’arresto fino a 2 mesi in caso di violazioni dell’art. 19 di cui alle lettere a), c), e) e f) che si riferiscono al controllo del corretto svolgimento delle rispettive mansioni da parte dei lavoratori;
  • se invece vengono riscontrate violazioni di cui alle lettere b), d) e g) l’ammenda va dai 200 agli 800 € e l’arresto fino a un mese, nel dettaglio le lettere b) e d) si riferiscono a negligenze relative alle dovute segnalazioni circa l’adeguata informazione dei lavoratori che hanno a che fare con attività ad alto rischio o rischio immediato, mentre le violazione di cui al punto g) riguardano la mancata frequenza di un corso di formazione adeguato alle mansioni di preposto alla sicurezza.

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