STUDIO MEDICO

In uno studio medico, come in ogni altra attività economica, è necessario rispettare le direttive che riguardano la sicurezza sul lavoro. Nel caso dello studio medico, il medico e l’odontoiatra ricoprono il ruolo del datore di lavoro, così come definito dal DLgs 81/08, se è presente almeno un altro collaboratore (segretaria, altri medici o tecnici, personale che si occupa di pulizia e manutenzione…).

I compiti principali che il medico deve rispettare sono:

CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO PER STUDI MEDICI

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RSPP studio medico

Il medico dovrà provvedere a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione o Protezione, decidendo se:

Quest’ultima possibilità è valida solo se:

  • Azienda che ha fino a 5 dipendenti
  • Nelle aziende elencate nell’allegato II DLgs 81/08 (attività artigiane e industriali che hanno fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche che hanno fino a 30 lavoratori, aziende della pesca che hanno fino a 20 lavoratori, fino a 200 lavoratori per tutte le altre aziende).

Valutazione dei rischi in studio medico

Altro compito del medico/odontoiatra è l’esecuzione della valutazione dei rischi e la relativa redazione del documento valutazione rischi:

  • Dal 1° giugno 2013 i titolari di studio medico o odontoiatrico che hanno fino a 10 dipendenti devono effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate (DI del 30/11/2012).
  • Qualora si occupino più di 10 dipendenti la valutazione dei rischi e il documento andranno redatti secondo le normali procedure, avendo la possibilità di rivolgersi a professionisti per una consulenza.

Addetti alle emergenze e RLS in studio medico

Come in ogni altro luogo di lavoro andranno individuate anche le altre figure deputate alla sicurezza sul lavoro:l’addetto al primo soccorso e alla prevenzione incendi. Per entrambi andrà prevista la relativa formazione (a carico del datore di lavoro e da svolgere in orario lavorativo). Per la prevenzione incendi la formazione si differenzierà a seconda della tipologia di studio medico e dei materiali: 4 ore per medici di base o per strutture di piccole dimensioni e di 8 ore per poliambulatori e per laboratori dove si utilizzano sostanze infiammabili o combustibili. Anche in questo caso il medico/odontoiatra titolare dello studio può decidere di svolgere in prima persona questi ruoli, seguendo i relativi corsi di formazione. Tale possibilità è offerta solo se nello studio medico sono presenti fino a 5 lavoratori, in tutti gli altri casi (compresi quelli elencati dall’allegato II DLgs 81/08) la gestione di primo soccorso e antincendio deve essere affidata dal datore di lavoro a componenti del personale interno.

Per ciò che concerne il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), se i dipendenti vorranno avranno il diritto di eleggerlo e il datore di lavoro dovrà prendere atto della sua nomina, offrirgli tutti gli strumenti necessari per svolgere il suo incarico, compresa la formazione RLS richiesta per legge.

Infine, l’informazione e formazione dei lavoratori con corso generale e specifico è un obbligo anche nel caso di studi medici e odontoiatrici, il medico titolare dovrà perciò provvedere anche a questa incombenza.

Infine è obbligatorio presentare la Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, termico e speciali) come previsto dal DM 37/2008 e la verifica della messa a terra dell’impianto elettrico (DPR 462/2001).

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