Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente

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Il DUVRI, cioè il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente (DUVRI), è un apposita documentazione, redatta per conto del datore di lavoro di un’impresa committente, ed inserito all’interno del contratto di appalto o di opera.
La funzione di questo strumento, regolamentato dall’art.26 del D.lgs. 81 del 2008, poi modificato dal D.lgs. 106/09, è quella di indicare le misure che si intendono adottare per limitare o, dove possibile, eliminare del tutto, le fonti di rischio interferenze. La logica dell’articolo è quella di concentrare, in unico documento, tutte le fonti di rischio, che possono insistere sull’attività di lavoro, anche tenendo conto di quelle che possono giungere dall’esterno, da appaltatori terzi, i così detti rischi interferenti.

Si può considerare fonte di rischio interferenze l’incontro, durante il lavoro, di personale facente parte dell’impresa committente e personale facente parte dell’impresa appaltatrice, oppure tra i primi e lo staff di imprese terze che, anche operando nello stesso luogo di lavoro, sono soggette a diversi contratti d’appalto.

Gli elementi che, necessariamente, devono essere contenuti all’interno di questo importante documento per la sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:

  • Una accurata valutazione dell’impresa committente e dell’impresa appaltatrice,
  • Analisi delle operare da realizzare e delle mansioni che si andranno a svolgere per portarle a compimento,
  • Analisi ed identificazione dei rischi che possono insorgere nel coro dello svolgimento del lavoro,
  • Verifica degli strumenti e delle attrezzature da lavoro, alla luce dei rischi riscontrati.

Esso è obbligatorio ed è espressamente richiesto in caso di contratti per forniture di beni o servizi, a prescindere dalla natura degli stessi, inoltre, in funzione della sua funzione di monitoraggio dei rischi, non va considerato come il frutto di un’analisi finita nel momento in cui viene redatto il testo ma, come uno strumento estremamente dinamico, capace di interpretare e descrivere la natura in divenire del processo di lavoro. Solo nel caso in cui l’appalto abbia come scopo la mera fornitura di materiale, oppure, la prestazione lavorativa sia di tipo intellettuale, senza che vi si riscontrino rischi così come riportato dall’Allegato XI D.lgs. 81, esso può essere evitato.

In tutti gli altri casi esso deve essere allegato la documentazione relativa alla gara di appalto a cui l’impresa partecipa. Nel caso in cui l’appalto sia in riferimento ad opere di natura edile, a fronte della produzione, da parte dell’impresa, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in ottemperanza del Titolo IV D.lgs. 81, viene considerato espletato l’obbligo di redazione, di cui all’art.26, del Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente.

Al fine di massimizzare gli effetti sul livello di sicurezza sul lavoro di questo documento, è espressamente richiesta che la forza lavoro sia attivamente inserita nel processo di scrittura del testo, in particolare attraverso la partecipazione del Servizio Prevenzione e Protezione.

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