L’Accordo Stato-Regioni 2012 sulla formazione

La legge sulla sicurezza sul lavoro è in continuo aggiornamento, perché a cambiare sono anche le condizioni dei lavoratori e delle aziende, che a loro volta devono essere pronte a recepire le evoluzioni della legge per metterle in pratica.

Con l’Accordo Stato-Regioni 2012 si fa riferimento a quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012 e che riguarda la formazione dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro, la formazione del datore di lavoro quando svolge anche il ruolo di Responsabile per il Servizio Prevenzione e Protezione; la formazione per il preposto e la formazione dei dirigenti.

La modifica e integrazione della legge riguarda in particolare l’articolo 37 comma 2 del decreto legislativo 81/08 e nello specifico i requisiti dei docenti; l’organizzazione della formazione; la metodologia di insegnamento e apprendimento e l’utilizzo dell’elearning per la formazione per la sicurezza (viene approvato secondo precise disposizioni indicate nell’Accordo stesso). Il datore di lavoro ha l’obbligo di attenersi a queste integrazioni e ad applicare le modifiche sia per quanto riguarda la formazione dei dipendenti sia la propria.

Formazione datore di lavoro RSPP

Durata:

  • 16 ore per aziende rischio basso
  • 32 ore per aziende rischio medio
  • 48 ore per aziende rischio alto

Divisa in 4 moduli: normativo-giuridico, gestionale, tecnico, relazionale. Possibilità di svolgere il corso in e-learning per i moduli normativo e gestionale.

L’aggiornamento è di 6 ore (rischio basso) – 10 ore (rischio medio) – 14 ore (rischio alto) da completare entro 5 anni dalla prima formazione. In questo caso l’e-learning è consentito per tutte le ore di corso.

Formazione lavoratori

La formazione generale dei lavoratori è di 4 ore a prescindere dal livello di rischio dell’azienda. I contenuti riguardano la normativa, i rischi, danni, prevenzione e i diritti e doveri dei vari soggetti aziendali. La formazione deve essere somministrata entro 60 giorni dall’assunzione ed è a carico del datore di lavoro. Può essere svolta completamente in e-learning.

La formazione specifica riguarda i rischi legati alla mansione lavorativa, ha una durata di 4 ore per rischio basso; 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. Anch’essa va somministrata entro 60 giorni dall’assunzione, a carico del datore di lavoro e la modalità e-learning non è ammessa.

L’aggiornamento deve essere di 6 ore ripartite in 5 anni e deve riguardare novità normative o nelle modalità di lavoro (ad esempio l’integrazione di nuovi macchinari). In questo caso è consentita la modalità e-learning.

Formazione dirigenti e preposti

La formazione per i dirigenti dura 16 ore e si divide in 4 moduli: giuridico-normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. La modalità elearning è consentita per tutti i moduli. L’aggiornamento sulle novità riguardanti salute e sicurezza sul lavoro è di 6 ore da ripartire in 5 anni, anche in modalità e-learning.

La formazione dei preposti è di 8 ore per 8 moduli:

  1. Soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
  2. Relazioni tra soggetti interni ed esterni appartenenti al sistema di
    prevenzione;
  3. Fattori di rischio;
  4. Incidenti e infortuni mancati;
  5. Tecniche di comunicazione verso i lavoratori (neoassunti,
    somministrati, stranieri);
  6. Valutazione dei rischi aziendali;
  7. Misure di prevenzione e protezione;
  8. Controllo del rispetto da parte dei lavoratori delle disposizioni di
    salute e sicurezza sul lavoro e dell’uso dei DPI.

Per i primi 5 punti viene consentita la modalità di studio in e-learning.
Come per i dirigenti, la formazione per l’aggiornamento del preposto deve avere una durata di 6 ore, da dividere in 5 anni, ed è valida anche in modalità e-learning.

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