Aggiornamento DVR Rischio COVID-19

 

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In relazione all’emergenza Coronavirus, SICUREZZA.COM, ha deciso di proporre un metodo per gestire la valutazione del rischio e le misure di prevenzione per dare immediata risposta in questa battaglia.

Il datore di lavoro è tenuto alla valutazione di “tutti i rischi” ai sensi degli art. 17 e 28 del D,Lgs 81/08. Il titolo 10 dello stesso decreto stabilisce l’obbligo di una specifica valutazione per il rischio da agenti biologici. Il rischio legato alla diffusione del Covid-19 è associato alla popolazione generale e diventa rilevante ai fini della Valutazione dei Rischi nel solo caso in cui l’attività lavorativa ha caratteristiche tali da modificare l’esposizione. In tutti i casi in cui il lavoratore è tenuto a una particolare contatto con l’utenza, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Nelle attività che non sono sospese dopo il DPCM 11/3/2020 occorre una preliminare analisi delle condizioni e, se del caso, un aggiornamento della valutazione dei rischi.
Le misure di prevenzione e protezione da applicare sono quelle indicate dalle autorità competenti nei vari provvedimenti di questi giorni, ma la valutazione ha la funzione di classificare le diverse mansioni lavorative in funzione dei livelli di rischio.

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Chi lo deve redigere? Il Medico competente, l’RSPP o il datore di lavoro?

il D.Lgs. 81 del 2008 stabilisce che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere compilato dal datore di lavoro, il quale può affidarsi alla consulenza di esperti e richiedere la collaborazione di altre figure aziendali preposte alla sicurezza: l'RSPP e il medico competente, dopo aver richiesto il parere dell'RLS.

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