SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI: RISCHI, OBBLIGHI E NORMATIVA

La sicurezza nei cantieri

immagine di un ufficio

La sicurezza sul lavoro è una materia molto dedicata, che viene opportunamente regolata attraverso il Decreto Legislativo 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza. Lo stesso Decreto è applicato anche in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri.

Il cantiere viene comunemente definito come un luogo di lavoro temporaneo, che può spostarsi a seconda dello spostamento del lavoro da effettuare e che viene utilizzato per costruire grandi opere. Il cantiere può essere di diversi tipi:

  • cantiere edile;finali
  • cantiere navale;
  • cantiere aeronautico;
  • cantiere impiantistico.

I rischi delle attività lavorative variano anche in base alla tipologia di cantiere. Si pensi al cantiere navale e a quello edile, è ovvio che la valutazione dei rischi condurrà a una redazione di un Documento (DVR) diverso per l’uno e per l’altro.

Il Documento valutazione rischi

Secondo quanto definito dall’art.2 del Dlgs 81/08, con valutazione dei rischi si intende “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”. L’azienda ha, dunque, l’obbligo di redigere un documento per la valutazione dei rischi che metta in evidenza i rischi a cui va incontro il lavoratore, opportuni accorgimenti da seguire ed eventuali misure da attuare per prevenzione. Il documento di valutazione di rischi dovrà essere aggiornato periodicamente, sulla base dell’evoluzione dei rischi.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro nei cantieri, la valutazione dei rischi riguarderà sicuramente la valutazione del rischio chimico e la valutazione del rischio rumore.

Il documento di valutazione del rischio chimico dovrà essere redatto nel caso in cui per l’attività lavorativa svolta vengano utilizzati prodotti chimici (frequentemente usati appunto nei cantieri edili). Il documento di valutazione del rischio rumore dovrà essere redatto, infine, nel caso in cui il lavoratore utilizzi macchinari molto rumorosi o sia sottoposto a vibrazioni.

 

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Corso primo ingresso in cantiere

Come per ogni altra attività lavorativa, anche i lavoratori che svolgono la propria mansione in cantiere devono seguire corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del Testo Unico Sicurezza.

Per i lavoratori edili è, inoltre, previsto un corso di primo ingresso in cantiere. Il corso, come afferma il termine stesso, è destinato ai lavoratori edili che effettuano il loro primo accesso nel cantiere edile. Il corso può essere seguito in aula, ma anche svolto online e prevede il rilascio di un attestato, valido ai sensi di legge.

 

Corso Pi.M.U.S.

Per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio è previsto un corso Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi). Il corso prevede la preparazione di un documento da presentare agli addetti ai lavori, che conterrà tutte le informazioni necessarie su come agire e prevenire rischi in fase di utilizzo dei ponteggi.

Il corso Pi.M.U.S. può essere svolto in aula o direttamente online. Alla fine del corso verrà rilasciato apposito attestato.

Come per ogni altro ambiente di lavoro, anche in cantiere si devono prevedere figure specifiche per la prevenzionee devono essere redatti piani e documenti per la sicurezza e il coordinamento. Sarà, quindi, indicato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e sarà redatto un documento per la valutazione del rischio (per rischio chimico e rischio rumore). Inoltre, sono previsti corsi di formazione specifici, come il corso primo ingresso in cantiere per lavoratori edili e il corso Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi).

 

Chi è l’RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Dlgs 81/08, la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Come in ogni altro ambiente di lavoro, anche in cantiere l’RSPP è designato dal datore di lavoro e ha il compito di gestire e coordinare le persone, i mezzi e le attività a disposizione dell’azienda per prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza.

L’RSPP, tra le altre sue attività avrà il compito di sottoscrivere il documento per la valutazione dei rischi, insieme al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente, qualora fosse stato indicato.

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