Quali documenti per la sicurezza in caso di demolizioni sono obbligatori

31 Comments

Cari Colleghi vorrei porvi una domanda, premetto che non mi occupo di cantieri ma mi limito a produrre Piani operativi di sicurezza per i miei clienti. Un mio cliente rottamatore deve demolire una struttura in pietra presso un privato, non saranno presenti altre ditte e il lavoro durerà un paio di giorni. Il committente non sà cosa deve fare e il mio cliente mi ha chiesto che documenti per la sicurezza devono esserci. Mi aiutate a fare in modo che il lavoro venga eseguito a norma anche sotto l’aspetto documentale!

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Proponiamo consulenza per la sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza alimentare. Corsi di formazione e documenti per essere in regola con la normativa.

31 Comments
    • carmine
    • 9 maggio 2014

    sono passato al SPP anche perchè utopistico il mio pensiero, ma …non mi arrendo! Nei corsi di formazione cerco di intervenire sulle coscienze dei discenti, invogliando loro a preoccuparsi a rispettare le norme a tutela della propria salute e di quella dei colleghi di lavoro, fottendosene altamente delle sanzioni dell’O.d.V..
    Se si rispettano le regole, la probabilità di incorrere in sanzioni è bassa. Eppoi, i verbali si pagano mentre la salute non ha prezzo!
    L’efficacia degli interventi – in percorsi formativi lunghi (es. corsi di 30 ore per addetti amianto) – mi rendono sempre più coscente che necessita educare e non solo reprimere.

    • francesco
    • 9 maggio 2014

    Non sarei riuscito a dirlo meglio di come l’hai scritto. I primi anni da Ispettore pensavo solo alle sanzioni, ho pubblicato per la mia regione prontuari di violazioni e fiumi di verbali. Ma adesso, dopo tutti questi anni, ho capito che non è solo questo il ruolo degli Ispettori e non lo può essere. Anche in vigilanza prescrivere la mancanza di un parapetto forse salviamo una vita, o mi piace pensare che sia così, ma sappiamo bene che la mancanza di un apprestamento di difesa contro le cadute dall’alto può essere sanzionata 10 volte, ma non serve, non dobbiamo fare cassa e tali obiettivi non li devo raggiungere io. Il mio obiettivo è prevenire anche se devo sanzionare. Ho avuto un ispettore anziano come maestro professionale e di vita che mi ha fatto capire tanto su questa professione.

    • rspp
    • 9 maggio 2014

    Per prevenire malattie (in senso ampio) necessita conoscere in primis le esigenze di salute della popolazione di cui si fa riferimento (studio epidemiologico) e progettare conseguentemente le azioni correttive, in sinergie con i vari attori (dalle PP.AA., alle ass. di categoria, professionisti, popolazione stessa, etc.). Qui entrano in gioco anche i T.d.P., che debbono dismettere quei panni obsoleti del ruolo di “controllore”, che avevano motivo di essere in un periodo storico post-bellico, ossia le origini dell’ex Ispett. del Lavoro.
    I datori di lavoro, consulenti etc. badono ad autocontrollarsi e usufruiscono dell’apporto sinergico della P.A.
    Non è polemica nemmeno la mia (credimi), ma solo la volontà di far crescere in questa società il concetto di fare qualcosa per tutelare la salute (prevenzione primaria) e non reprimere comportamenti per legge (prevenzione terziaria).
    Ovviamente, vigilanza deve esserci sempre fatta da P.G. ad hoc.

    • carmine
    • 9 maggio 2014

    Io ci credo nella prevenzione, quella che attuano gli ispettori la si fa con la vigilanza e quella che è stata assegnata alle asl nell’80 è la stessa che facevano prima gli ispettori del lavoro in tutti i settori e che ora è rimasta anche in carico agli ispettori del lavoro solo per l’edilizia; perdonami Carmine, non voglio essere polemica ma gli altri “ruoli” assunti dai tdp non essistono legislativamente, ne il fare i corsi ne il fare consulenza “prevenzionale”, la prevenzione la fanno per legge: il committente, i datori di lavoro, i coordinatori, tutti i vari “consulenti”, gli ispettori del lavoro ed i tecnici della prevenzione sono o dovrebbero essere pagati per verificare che questi soggetti facciano prevenzione, ripeto non voglio essere polemica, ritengo che il ritagliarsi questi altri ruoli da parte delle asl sia legato ad una delocalizzazione della prevezione intesa come vigilanza dallo Stato agli enti locali che io personalmente ritengo sbagliiata, è sicuramente una mia opinione che valecome quella di chiunque altro.

    • carmine
    • 9 maggio 2014

    Un Tecnico della Prevenzione è pagato anche per espletare (principalmente) attività di prevenzione, non disgiunte da attività di controllo/repressione

    • carol
    • 9 maggio 2014

    Sono d’accordo che non è l’unico sistema, è l’unico che è nella disponibilità di un ispettore, gli ispettori fanno vigilanza sono pagati per questo e per garantire al proprio datore di lavoro una produttività in termini di numero di controlli, tipologia di lavori, di ditte e di lavori. Tutto qui.

    • michele
    • 9 maggio 2014

    Per esperienza personale/professionale…
    se una ditta entra in cantiere senza che il CSE non lo sappia (capita spesso) è sinonimo di disorganizzazione, emblema della cantieristica.
    L sanzione NON è l’unico sistema per sensibilizzare le persone. La Prevenzione (che non sono solo i corsi di formazione) è il sistema principe per modificare gli stili comportamentali delle persone e su questi necessita agire. Purtroppo in questo Paese NON si vuole fare Prevenzione e i disastri li paghiamo tutti noi. Quello che viene fatto per la sicurezza viene fatto male e con un notevole dispendio di quelle poche risorse disponibili.
    Quanto ai Piani di Sicurezza andrebbero SEMPRE contestati se non rispondenti all’allegato XV (e non solo). Da sempre li ho definiti “carta sporcata da un software”. Non è per nulla facile redigere un documento per la sicurezza …serio!

    • carol
    • 9 maggio 2014

    Io non decido le norme e purtroppo non faccio corsi di formazione perché abbiamo l’incompatibilità.

    • ispettore
    • 9 maggio 2014

    io in 23 anni ne ho sanzionati un po’ po’ di più e credo anch’io che la sanzione, pur essendo l’unico nostro mezzo, non è il migliore per far sistemare le cose. Ho molta più soddisfazione nei corsi di formazione dove cerco (ahimè con molta fatica) di incidere nella cultura della sicurezza. Per l’impiego di una persona al posto del DUVRI, capisci anche te che è una “stronzata” (anche se per ora è così) oggetto di infrazione da parte della CE

    • consulente
    • 9 maggio 2014

    Io in sei anni di servizio come ispettore del lavoro ho sanzionato solo due coordinatori per la sicurezza mentre ho sanzionato diversi datori di lavoro di imprese affidatarie, per come la vedo io sono i primi responsabili nel caso la sicurezza nel cantiere non sia ben organizzata lunedì sera se faccio in tempo allegherò i riferimenti giurisprudenziali ai quali facevo riferimento, perlomeno quelli che ho trovato io, ritengo ce ne possano essere anche altri di cui non sono a conoscenza.
    Volevo aggungere che la sanzione è uno strumento, l’unico a disposizione dell’ispettore per far sistemare le cose, anche a me non interessa l’aspetto formale di redazione di un piano anche se dal mio punto di vista non è poi così impegnativo perchè si tratterebbe di un “Pos” leggermente più elaborato, un altra cosa che non ho scritto è che con le modifiche introdotte all’art. 26 questo documento di valutazione delle interferenze può essere omesso prevedendo l’impiego di una persona (una specie di preposto dell’impresa affidataria) che si occupi di verificare e organizzare in prima persona le interferenze, un po’ come è stato previsto nel DPR 177/2011 per gli ambienti confinati.

    • francesco
    • 9 maggio 2014

    L’aiuto al CSE che intendevo io, era che, prima del 106, il committente appaltava all’impresa affidataria, quest’ultima subappalta alle imprese esecutrici e nessuno avvisava il CSE della presenza di queste imprese in cantiere. Adesso con gli obblighi dell’impresa affidataria se il CSE non ha verificato un POS di un’impresa esecutrice perchè non sa della sua presenza in cantiere, sappiamo che la responsabilità ricade nell’impresa affidataria che non ha richiesto o verificato il POS e trasmesso, ancor prima che l’impresa esecutrice entri in cantiere, al CSE

    • rspp
    • 9 maggio 2014

    L’affidataria è entrata con la 106, visto che inizialmente si parlava solo di esecutrice.
    La ratio sta nel fatto che nei cantieri c’è da sempre un’impresa “principale”(Affidataria) che gestisce l’esecuzione dell’opera ed in genere ha i contatti (fiduciari) con la committenza.
    A questa impresa viene richiesta non solo di subappaltare le lavorazioni per realizzare l’opera, ma di essere anche responsabile nell’espletare il suo ruolo. Questo comporta la verifica tecnico professionale delle esecutrici, oltre a verificare la congruenza dei POS.
    Nessun aiuto al CSE (se non ci riesce, meglio che cambi mestiere), ma essere solo più responsabile nei subappalti, prendendosi le responsabilità del caso per esecutrici non all’altezza.

    • francesco
    • 9 maggio 2014

    Grazie per l’ulteriore spiegazione. Ma vorrei riflettere con te sull’introduzione nel 81/08 dell’impresa affidataria e dei suoi obblighi. Non credo che sia solo per colmare una eventuale interferenza di un lavoratore autonomo non previsto dalla mancanza del PSC. Ma anche e, secondo me, sopratutto per “aiutare” il CSE nel caso di più imprese a fare quel lavoro di controllo delle imprese subappaltatrici. Quando faccio lezioni ai miei discendi dico sempre che mancava uno scalino nella scala dei controlli del CSE perchè lui non era messo nelle condizioni di conoscere chi c’era in cantiere. Ora con l’introduzione dell’impresa affidataria ed i suoi obblighi c’è un maggiore controllo nella scala dei subappalti e l’obbligo di trasmette il tutto al CSE per le verifiche. Forse ho dato più risalto a questo aspetto prettamente tecnico che di pensare a sanzionare ulteriormente l’impresa affidataria per non aver redatto un ulteriore piano di valutazione.

    • rspp
    • 9 maggio 2014

    Quando si subappalta un lavoro viene preliminarmente stipulato un contratto d’opera (cosa va fatto ed a che prezzo) che più delle volte però è verbale e non c’è nulla di scritto (soprattutto in edilizia). A questo azione deve far inevitabilmente seguito un’altra azione tesa a prevenire infortuni ai lavoratori dell’impresa affidataria. Ecco che si fa riferimento al DUVRI in edilizia, ma SOLO per subappalti a lavoratori autonomi, purchè gli stessi lavorino singolarmente (e non in equipe di autonomi) ed in piena autonomia (non subalterni all’affidataria).
    Il subappalto ad un’altra impresa farebbe scattare l’obbigo di nomina del CSE.

    • consulente
    • 9 maggio 2014

    Il datore di lavoro dell’impresa affidataria che ai sensi del 97 2°comma va a coincidere con il datore di lavoro committente ha a suo carico tutti gli obblighi di cui all’articolo 26 e le relative sanzioni, non c’è bisgno di ribadirle nel Titolo IV, gli obblighi di cooperazione e coordinamento sono elencati bene anche nel coma 2 dell’art. 26. L’obbligo d redazione del PSC si ha con la presenza anche non contemporanea di più di una impresa esecutrice (l’impresa esecutrice è distinta dal lavoratore autonomo), quando si ha una impresa affidataria e uno o più lavoratori autonomi questi non possono essere coordinati da un PSC, devono però essere coordinati dal Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria, questo ultimo obbligo di coordinamento da adempiere da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria oltre che essere previsto dall’art. 97, comma 2 che richiama il 26 nella sua interezza è stato sancito anche da numerose sentenze, in questo momento però non le ho sottomano, abbiate pazienza, eventualmente se mi ricordo le allegherò successivamente.

    • francesco
    • 9 maggio 2014

    Giuridicamente mi sembra una forzatura, anch’io ho elevato sanzioni in combinato dispoto ma solo quando la violazione è sempre sanzionata e faccio riferimento in combinato disposto ad un altro articolo per motivi tecnici. Senza così applicare una sanzione dove non c’è. Per le interferenze del lavoratore autonomo, questo è stato sempre un problema, ma il Ministero ha sempre risposto nelle molteplici circolari già dalla ex 494 che un impresa anche con più lavoratori autonomi non occorre il PSC, quindi imporre ad una impresa oltre di verificare i lavori affidati (comma 1), coordinare gli interventi, verificare la congruenza dei piani (comma 3), formazione specifica per datore, dirigente e preposto (3-ter); ma sanzionarlo anche per non aver fatto un altro piano per la valutazione da interferenze mi sembra troppo. Come hai detto tu possiamo chiedere di inserire nel pos questa ulteriore valutazione senza altri oneri per la ditta e sanzioni. Cosa ne pensi?

    • consulente
    • 9 maggio 2014

    Si tratta semplicemente di fare un Pos un po’ più elaborato che tenga conto dei lavoratori autonomi subaffdatari e dei rischi interferenziali tra questi e l’impresa affidataria. Comunque trattandosi di un combinato disposto non è una sanzione praticata spesso perché non tutti la sanno applicare, non credo comporti comunque un aggravio dei costi.

    • richiedente
    • 9 maggio 2014

    Mannaggia ragazzi, troppo esaustivi! Il mio dubbio riguardava solo il lavoro in oggetto e i relativi documenti, è scontato che sia presente tutto il resto! Grazie a tutti, molto utili questi confronti!

    • francesco
    • 9 maggio 2014

    Giusto sul DUVRI che in edilizia è il PSC, però non riesco a trovare la sanzione del comma 2 dell’art. 97. Puoi verificare? In caso di non sanzione non possiamo imporre un ulteriore obbligo all’impresa affidataria e quindi non possiamo sanzionarla. Io non lo chiamerei con lo stesso nome del PSS, si potrebbe fare un po’ di confusione.
    Il PSS, secondo me, non ha gli stessi elementi del PSC, perchè lo redige l’impresa appaltatrice senza rischi interferenti perchè è una sola impresa, in caso contrario ci sarebbe il PSC della Stazione appaltante. Quindi nel PSS l’unica valutazione in più al POS sono i rischi ambientali del sito (linee elettriche aeree, fabbricati vicini, area urbana, linee gas, ecc.) che mancano perchè dovrebbero essere inseriti nel PSC che non c’è. Scusa se non sono stato chiaro.

    • consulente
    • 9 maggio 2014

    Il duvri in edilizia coincide con il PSC quando è redatto su impulso del Committente privato, se il duvri è redatto su inpulso del datore di lavoro committente concidente con il datore di lavoro affidatario può concidere con il pss che è un documento che ha tutti gli elementi del PSC (quindi valutazione dei rischi interferenziali) tranne la valutazione dei costi, il PSS è normato dal D. Lgs. 163/2006 per i soli lavori pubblici, il D. Lgs n. 81/2008 normail Pss (che possiamo chiamare così o superPos o duvri) sia per i lavori privati che per i lavori pubblici, io interpreto così il combinato disposto tra art. 97 e art. 26 e sanziono il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria se non lo redige.

    • francesco
    • 9 maggio 2014

    Unico documento di valutazione dei rischi…per ridurre i rischi interferenti di cui parla il comma 3 dell’art. 26 è il D.U.V.R.I.. Invece il PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) esiste solo negli appalti pubblici, nel caso di un appalto ad unica impresa e quindi non c’è il PSC della Stazione appaltante, l’impresa appaltatrice dovrà redarre il PSS dove, oltre la valutazione dei rischi della lavorazione (POS) dovrà valutare anche quelli ambientali del sito.

    • consulente
    • 9 maggio 2014

    Ai sensi dell’Art. 97 [Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili – Capo I – Misure per la Salute e Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili], comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
    Ai sensi dell’art. 26 [Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, Titolo I – Principi Comuni – Capo III – Gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro], comma 3 del D. lgs. n. 81/2008 Il datore di lavoro committente (che ai sensi dell’art. 97 in edilizia coincide con il datore di Lavoro della Impresa Affidataria) promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (a mio parere non è altro che il PSS, Piano sostitutivo di sicurezza, ma possiamo chiamarlo anche in un altro modo) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

    • rspp
    • 9 maggio 2014

    Confermo quanto indicato da Carol. Non ho capito se il PSS è il Piano Sostitutivo di Sicurezza, in questo caso si redige solo negli appalti pubblici se no mi potresti chiarire tale aspetto. Inoltre da ricordare che ogni impresa avendo istituito all’interno il Servizio di prevenzione e protezione deve redarre oltre il DVR; la nomina del RSPP, gli attestati del corso di formazione; Verbali di informazione (art. 36) e formazione (art. 37 + Accordo Stato Regioni) dei lavoratori e relativi attestati; Consegna dei dpi; Nomina degli addetti alle emergenze (primo soccorso e prevenzione incendi) e relativi attestati di formazione; eventuale elezione del RLS e attestato di formazione; in presenza di rischi particolari, nomina del medico competente e giudizi di idoneità. Per l’utilizzo di attrezzature particolari di cui all’accordo CSR 22-2-12 attestati di formazione dei lavoratori.

    • consulente
    • 9 maggio 2014

    Lavori di demolizione: redazione del Piano operativo di sicurezza (documento di valutazione dei rischi di cui alla unità operativa cantiere), che oltre agli elementi di cui all’allegato XV deve contenere anche il programma delle demolizioni di cui all’art. 151 [Ordine delle demolizioni , Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili – Capo II – Norme per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro nelle Costruzioni e nei Lavori in Quota – Sezione VIII – Demolizioni] del D. Lgs. n. 81/2008; Qualora l’impresa affidataria/esecutrice utilizzi lavoratori autonomi subaffidatari anche redazione del PSS, se ci sarà anche una altra impresa esecutrice anche non contemporaneamente il committente dovrà nominare un coordinatore per la sicurezza che redigerà il PSC: trattandosi di lavori con rischio d seppellimento, a prescindere dall’importo lavori, il committente dovrà chiedere alla ditta per la verifica della idoneità tecnico professionale di tutti i documenti di cui all’allegato XVII, tieni conto che gli stessi dovranno sempre essere aggiornati, il durc dura 4 mesi, la visura camerale dura sei mesi e il DVR deve essere aggiornato entro 30 giorni da ogni “novità”; attenzione che non ci sia amianto, nel qual caso gli obblighi aumentano; attenzione non si configurino i cosiddetti lavori in ambiente confinato di cui al DPR 177/2011;

    • carmine
    • 9 maggio 2014

    La “carta” è conseguenza della progettazione! Se ti sei dato degli obbiettivi per tutelare i lavoratori per quel determinato cantiere ed in tutte le fasi che interessano quella ditta, il tutto lo trascrivi nel POS, avendo cura di redigerlo come prescritto dall’all. XV.
    Così facendo dimostri agli organi di controllo che hai di fatto pensato ad “autocontrollarti” e quindi non hai nulla da temere.
    Se invece parti dalla redazione della sola carta, per …non prendere verbali, allora hai ragionato in modo inverso

    • richiedente
    • 9 maggio 2014

    cosa centra?? partiamo dal presupposto che la sicurezza a livello pratico è stata fatta e che l’azienda voglia solo lavorare in maniera sicura e rispettando le norme, siccome se ti beccano a lavorare senza questa maledetta carta son dolori, bisogna produrla! credimi che non drago nessuna risorsa all’impresa per fare un POS, probabilmente sarà fatto anche gratuitamente, quindi non capisco questo tuo intervento cosa vorebbe significare!!

    • carmine
    • 9 maggio 2014

    Carta – carta e solo carta!!!! Fare sicurezza non significa produrre carta da tenere per gli organi di controllo, ma PROGETTARE-PENSARE a come tutelare i lavoratori da infortuni e malattie professionali!!!
    Che ritorno economico ci sarà nello stilare in modo asettico codesti documenti??? NULLA, se non dragare risorse alle imprese. Meditate gente!!!

    • richiedente
    • 9 maggio 2014

    Grazie!!! immaginavo fosse così, è che dalla parte del committente non ci sono mai stato!!

    • antonio
    • 9 maggio 2014

    Più che consegnarlo al committente lo tiene a disposizione in caso di controlli, al committente consegna il DURC e certificato di iscrizione alla camera di commercio (se lo richiede).

    • richiedente
    • 9 maggio 2014

    Grazie, quindi mi confermi che il mio cliente deve fare il POS e è sufficiente che lo consegni al committente che è un semplice privato e non ha prodotto documenti di alcun tipo???

    • antonio
    • 9 maggio 2014

    Per le demolizioni non hai bisogno di nessun permesso, è sufficiente il POS e verificare quanto riportato dagli art 150 a 160 del titolo IV.

 
 

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