Elaborazione del DVR in caso di fusione di Società diverse

10 Comments

Riportiamo una domanda posta da un utente in merito alla valutazione dei rischi aziendale, se anche tu hai bisogno del DVR chiamaci al numero verde 800146589 o compila il modulo nella pagina dei contatti.

Vorrei sottoporvi un argomento a mio avviso molto interessante che tra l’altro in questo periodo è facilmente riscontrabile nella nostra realtà lavorativa: la fusione di due società.
Discutendo con un collega di un altra società infatti ci siamo confrontati con questo problema per le quali abbiamo individuato due soluzioni diverse. Il tema è il seguente:
Il Datore di Lavoro della società A decide di acquisire la società B. A questo punto il DL-A si trova a dover rielaborare il proprio DVR entro 30 gg. Le opzioni sembrerebbero due, la prima, rielaborare integralmente il DVR della società A in modo da includere anche i rischi derivanti dalla società B. Secondo, utilizzare il DVR della società B come un allegato del DVR della società A (naturalmente opportunamente controfirmato dal nuovo DL). Io personalmente ritengo che solo la prima opzione sia corretta, voi che ne pensate? Spero di essere riuscito a spiegarmi e vi ringrazio in anticipo per i vostri contributi.

Richiedi un preventivo

Proponiamo consulenza per la sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza alimentare. Corsi di formazione e documenti per essere in regola con la normativa.

10 Comments
    • massimiliano
    • 16 novembre 2014

    Salve:
    visto che alla stesura del DVR partecipano il Medico Competente e il RSPP, oltre a dover “coinvolgere” nella scelta dei criteri utilizzati per effettuare la Valutazione del Rischio, anche gli RLS (di due aziende), la situazione non è semplicissima.
    Faccio un ipotesi: e se il protocollo sanitario dell’azienda B (che scaturisce dalla Valutazione fatta per quelle attività), non è accettato dal Medico Competente dell’azienda A? E se si vuole cambiare il protocollo sanitario?
    Non amo “buttare” il lavoro fatto da altri professionisti, anzi salverei tutto il possibile, ma credo che un DVR “rivisitato” sia la soluzione migliore (sempre con l’aiuto delle figure di cui sopra).

    • giuseppe
    • 16 novembre 2014

    Rifare un Dvr (se non è gratis) è un costo inutile ed evitabile (per chi “sente” la responsabiltà professionale e non “crea lavoro dove non serve”), ma forse è solo un mio scrupolo.
    Sono d’accordo con la tesi di “rinnovare/rivedere” il Dvr A ma solo (come detto sopra, x chi non legge tutto) nel caso di incorporazione di B in unica unità produttiva di A o con A.
    Altrimenti ” i rischi che derivano da B” come possono “modificare la situazione di A” come dice sopra?
    Per la prima parte sono d’accordo completamente con quanto dice.
    Bisogna dire che è vero che non “si fa proprio” un documento elaborato da un altro ma anche commentandolo e revisionandolo, lasciando traccia di ciò che non è condiviso (e delle modifiche, delle soluzioni, i motivi diversi dell’analisi, ecc.) equivale a rifarlo. Il metodo “tabula rasa” è uno strumento utile a chi vuol nascondere il passato, io non lo ritengo utile, mi sforzo anzi di mantenerne traccia.

    • antonietta
    • 16 novembre 2014

    Condivido con chi è d’accordo alla redazione di un nuovo DVR che include la società acquisita. Giustamente come dice il signore sopra, come si fa a fare proprio un documento elaborato da un altro, comunque il datore di lavoro A dovrebbe aggiornare il DVR di B, tanto vale rielaborarlo in toto. Inoltre sicuramente le figure dell’altro DVR magari cambiano tipo il medico competente, ecc.

    • marcello
    • 16 novembre 2014

    Premesso che il DVR andrebbe rivisto, se non altro per quanto riguarda la nuova struttura organizzativa, il quesito è lacunoso non illustra realmente la situazione.
    Con il termine “fusione” cosa si intende? ci troviamo nello stesso stabile? uno fa le scarpe ed uno i lacci?, è difficile determinare quale atteggiamento è corretto.
    La soluzione di Pier Giuseppe Ferrari non sempre è attuabile perché i rischi che derivano da B potrebbero modificare la situazione di A con conseguente aggiornamento del DVR di A.

    • marco
    • 16 novembre 2014

    o concordo con Ester… A e B costituiscono assieme un altro soggetto che per comodità possiamo chiamare C, Z oppure Topolino, di certo non è né A e né B. Superando quindi filosofie del tipo “è A ad essere modificata” o “B che si accorpa” ecc., il succo è semplice: la VR deve essere rieseguita ed il DVR aggiornato entro 30 giorni dalla rispettiva causale. Ed è concretamente auspicabile che ciò avvenga, in quanto se pure le lavorazioni restano “separate” (quelle dell’ex A e dell’ex B), nel caso in cui non parliamo di “sedi produttive”, il DVR è unico (divisibile documentalmente come vogliamo, ma comunque unico), e deve tenere conto di tutti gli aspetti sia inerenti i luoghi di lavoro che i rischi di mansione in tutte le variabili. E se c’è per esempio un tizio di ex A che deve ingerire in qualche attività di ex B, ovvio che nella nuova valutazione ne dovrò tenere conto, così come viceversa, quindi non mi sembrerebbe funzionale e nemmanco “leggibile” un DVR fatto di allegati di altri DVR… non dimentichiamo che i criteri, assolutamente rimessi al DDL, devono prevedere concetti come “brevità e semplicità”. Ritengo molto difficile che sia possibile raggiungere tale risultato semplicemente “accettando l’altro DVR e allegandolo al primo”… ci saranno sicuramente interazioni, ingerenze e particolarità che renderanno comunque indispensabile una corrispondenza biunivoca tra i due documenti…
    Saluti

    • ester
    • 16 novembre 2014

    Con la dicitura A+B non intendevo una pura somma aritmetica, piuttosto la formazione di una nuova società che scaturisce dall’unione della società A con la società B. In tal caso l’art. 29 comma 3 prevede nel caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza sul lavoro la rielaborazione della valutazione dei rischi e di conseguenza del DVR. Pertanto in questo caso il DVR deve essere comunque rielaborato (con le modifiche e integrazioni del caso), in modo tale che contempli anche la valutazione dei rischi della società B assorbita dalla società A

    • gianni
    • 16 novembre 2014

    Concordo mentre A+B non fa C, mai, salvo il caso di incorporazione di B in unica unità produttiva di A o con A.
    Se come avviene di solito arriva un nuovo socio in azienda B, indipendentemente da dove è la sede A, basta aggiornare il dvr di B (e se è fatto male si rifà in toto) mantenendo la sede produttiva distaccata e autonoma con l’organizzazione esistente (e forse lo stesso Rspp se conviene). Efficacia delle misure è l’obbligo finale, che non corrisponde alla “solita burocrazia”

    • roberto
    • 16 novembre 2014

    a mio parere:
    a) se mantiene la società B e cambia SOLO la ragione sociale, senza le modifiche di cui all’art. 29 c.3 (stessi dipendenti, nessuna modifica sostanziale dell’organizzazione…), ritengo sufficiente che il datore dimostri di aver effettuato la valutazione dei rischi e di ritenere adeguata la precedente redazione (in collaborazione di rls, rspp e mc se previsto);
    b) se non vi è la costituzione di una nuova impresa (art. 28 c. 3 bis) ma vengono assorbiti dipendenti, acquisiti ambienti e attrezzature, occorre aggiornamento entro 30 gg;
    c) se nasce una nuova impresa dalla fusione di entrambe siamo nella condizione dell’art. 29 c.3.

    • damiano
    • 16 novembre 2014

    La mia risposta al quesito prende in considerazione quanto riportato all’articolo del D.Lgs. 81/08

    Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
    1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
    a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2819;

    pertanto il Datore di lavoro che ha acquisito la società deve procedere alla stesura di un nuovo Documento di Valutazione dei Rischi.

    Questa è la corretta interpretazione della normativa vigente.

    • sirio
    • 16 novembre 2014

    Premesso che bisognerebbe specificare nel dettaglio cosa comporti per l’azienda A l’acquisizione del ramo B, la valutazione dei rischi è obbligo e responsabilità esclusiva del Datore di Lavoro (di A, in questo caso e post-acquisizione).
    Se il DdL ritiene di potersela “cavare” approvando, sottoscrivendolo, un documento redatto da altri, se ne assume la responsabilità, ma dovrebbe comunque variare il DVR di B apponendo una inequivocabile dicitura che affermi che “il documento è stato scritto fisicamente da DdL-B, ma la valutazione l’ha fatta DdL-A”.
    Dover usare simili giri di parole per dover arrivare formalmente comunque ad assumersi la responsabilità di un documento scritto da altri per risparmiar tempo (perché il quesito penso si ponga implicitamente in questi termini)?
    Ne vale DAVVERO la pena?
    A mio avviso, sarebbe più opportuno ed “elegante” rivedere in toto la valutazione (se le aziende A e B lavoreranno negli stessi locali, la presenza di B avrà comunque un impatto su A, ma anche fosse una sede distaccata, sarebbe da mettere da conto un aggiornamento della valutazione dello stress lavoro-correlato a seguito di un mutamento organizzativo).
    Al di là delle argomentazioni di chi “ancora ci crede”, ritornando alla domanda iniziale per come è posta, sottoscrivere a scatola chiusa il DVR elaborato dal datore di lavoro di una società acquisita mi pare una decisione superficiale e pressapochista (posso definirla “porcheria” senza che qualcuno si offenda?)

 
 

Altre notizie

Vedi Tutti