Trasformazione interna di Veicolo commerciale

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Pubblichiamo nella sezione forum una nuova richiesta di consulenza per un problema relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, contattaci anche tu per scoprire i nostri servizi e corsi di formazione per il d.lgs 81 del 2008.

Per la movimentazione di alcuni materiali, un’azienda ha acquistato dei veicoli commerciali (su base Renault Trafic), costituiti dalla sola cabina e dal telaio posteriore. Ha “segato” il telaio originale in corrispondenza circa dei sedili posteriori. Poi ha saldato al pezzo rimanente sotto la cabina, un telaio da loro autocostruito costituito da una rulliera attiva e da un tratto finale di rulliera ribaltabile, il tutto comandato da un motore oleodinamico collegato al motore diesel. I mezzi NON circolano su strada ma solo all’interno dello stabilimento. Non esistono relazioni di calcolo di resistenza del sistema, sollecitazioni etc. Ho moltissimi dubbi sulla sostenibilità di una modifica del genere, sia dal punto di vista normativo, sia soprattutto in caso di incidenti o infortuni. E’ anche vero che non circolano su strada quindi non è richiesto il libretto di circolazione, né risultano inquadrabili come mezzi di sollevamento sottoposti a verifiche ex all. VII TU. Che fare?

Se hai bisogno di una consulenza per la sicurezza sul lavoro o devi effettuare la valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi chiamaci al numero verde 800146589.

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Proponiamo consulenza per la sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza alimentare. Corsi di formazione e documenti per essere in regola con la normativa.

8 Comments
    • francesca
    • 13 novembre 2014

    Grazie a tutti per i preziosi commenti…. una conferma a quanto già pensavo…@Fabio Nadalini: hai ragione, la fantasia in questo caso non manca… ma non è sempre possibile trovare qualcosa di già fatto sul mercato. Direi che in questo caso, un’interfaccia con il costruttore o l’officina autorizzata dal medesimo, sarebbe stata fondamentale, anzichè costruirsi in casa il tutto…. Ora la palla è mia, come far “digerire” tutte le vostre condivisibili indicazioni.

    • maurizio
    • 13 novembre 2014

    Nel mondo agricolo sono degli artisti…. trasformano i trattori in carrelli elevatori semoventi, costruiscono macchine ex novo io ogni volta che si va a toccare la struttura dico che è necessario riomologare la macchina…

    • fabio
    • 13 novembre 2014

    Ma….al di là di tutto quello che è stato detto e che condivido, posso chiedere che caspita e come devono movimentare da non aver trovato qualche cosa di adatto sul mercato…? Ma sai quante rogne, spese, tempi e fastidi si potevano risparmiare? Va bene innovazione e fantasia ma…accidenti!

    • giorgio
    • 13 novembre 2014

    Siamo costruttori dei nostri laboratori mobili per iniezione, che vengono allestiti in modo solidale ad un veicolo – dunque abbiamo già affrontato il caso. La procedura che abbiamo adottato è esattamente quella descritta in precedenza nei diversi interventi già pubblicati con l’aggiunta che nel nostro caso trattandosi di veicoli su strada sono passati al collaudo della MCT – senza ripetermi rispetto a quanto già scritto dagli altri, pongo invece l’attenzione sull’importanza di sottoporre ad un ingegnere specializzato il progetto strutturale del nuovo assemblato solidale. In questi casi, ci si può affidare a carrozzerie specializzate che fanno allestimento mezzi speciali e che sono già supportate da ingegneri in grado di fornire quanto necessario.

    • marco
    • 13 novembre 2014

    Come correttamente detto precedentemente, detti “strumenti” di lavoro vanno inquadrati per quel che sono, e cioè non più Veicoli (soggetti ad Omologazione ai sensi delle norme del C.d.S. e delle direttive CE di settore) ma bensì come MACCHINE la cui progettazione, costruzione e immissione sul mercato (che significa solamente messa in operatività) è soggetta alla Direttiva Macchine e a tutti i sui collegati.
    Ciò comporta la rimozione dei contrassegni identificativi di prodotto dei veicoli originari (come da direttive delle case costruttrici) e la produzione di tutta la documentazione di prodotto delle macchine (Fascicolo tecnico con analisi dei rischi, manualistica uso e manutenzione, marcatura e targhette identificative).
    Il DL poi verificherà la compatibilità della macchina con l’uso sul luogo di lavoro (scarico fumi ad esempio) per prevedere la rimozione dei possibili rischi residui.
    Il riferimento ai mezzi di sollevamento che fai è comunque inquadrabile nella definizione di macchina che viene data al complesso che viene costruito.

    • fabio
    • 13 novembre 2014

    Vi sono due livelli di valutazione dei rischi: il primo è quello che deve essere svolto dal costruttore della macchina, ai sensi del DLgs 17/10 e delle altre Direttive applicabili, che deve essere incluso nel fascicolo tecnico e confluire nella dichiarazione di conformità CE.
    Il secondo è quello del Datore di Lavoro, il quale, ai sensi dell’art.71 del TU, valuta l’impiego della macchina conforme all’art.70,c.1, all’interno della propria realtà produttiva, con l’ausilio del manuale d’uso e manutenzione della stessa macchina.
    Il fatto che in questo caso il costruttore della macchina ed il DdL possano coincidere, non cambia gli adempimenti necessari.
    Una situazione analoga si vive dappertutto con gli impianti complessi, costituiti da più macchine o quasi-macchine, singolarmente conformi alle Direttive e marcate CE, collegate funzionalmente tra di loro, ma privi della dichiarazione di conformità complessiva (e quindi della relativa VDR).

    • francesco
    • 13 novembre 2014

    I mezzi sono esonerati SOLO dalla necessità di omologazione, non dalla VALUTAZIONE del RISCHIO, che non capisco bene come possa essere effettuata in assenza di relazioni di calcolo di resistenza del sistema, sollecitazioni etc.
    Per guidarli ci sarà pur qualcuno che si mette al volante, e qualcun altro che li carica/scarica, ecc.
    Senza elementi certi, come è possibile valutare il rischio?
    Nell’infelice ipotesi di un infortunio, lì si paga (e ci potrebbe andar di mezzo anche l’RSPP)

    • consulente
    • 13 novembre 2014

    Hanno costruito una macchina, soggetta alla Direttiva Macchine e pertanto devono procedere alla certificazione CE (anche ai sensi delle altre Direttive applicabili), con tanto di marcatura, fascicolo tecnico (con relativa VDR) e manuale d’uso e manutenzione.
    Il fatto che detti veicoli non circolino su strada (neanche in aree private aperte al traffico) li esonera dalla necessità di omologazione.

 
 

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