Igiene

Il termine igiene viene definito come l’insieme delle pratiche che consentono di mantenere un livello di salute ottimale, sia per il singolo individuo che per la collettività. Ciò viene assicurato attraverso il potenziamento dei fattori che migliorano la qualità della vita e l’eliminazione di quelli che, invece, peggiorano il livello di benessere.
È possibile affermare che la disciplina ha come obiettivo principale quello della promozione e dello sviluppo della salute di una società, conseguito attraverso prassi che hanno come punto di riferimento l’individuo sano, la società nel suo complesso e tutti gli ambienti in cui esso vive e lavora, in particolare gli ambienti sociali, biologici, fisici e di lavoro.

Proprio quest’ultimo contesto riveste una particolare attenzione all’interno delle normative che riguardano l’igiene poiché, gli ambienti di lavoro sono luoghi in cui è fondamentale mantenere costantemente monitorati i fattori igienici con cui i lavoratori entrano in contatto.

In particolare, gli aspetti fondamentali che il datore di lavoro ha l’obbligo di adeguare alla normativa sono:

• microclima, ventilazione, rischi di natura chimica, derivati da cattiva illuminazione, dall’utilizzo di videoterminali, cancerogeno e mutogeno (D.lgs. 81/08)
• rumorosità (D.lgs. 195/06)
• vibrazioni (D.lgs. 187/05)
• radiazioni ionizzanti (D.lgs.241/2000 e 230/95)
• campi elettromagnetici (D.lgs. 257/07)
• rischi derivati da movimenti ripetuti (Cumulative trauma disorders)

A questa categoria vanno aggiunte le disposizioni in materia di igiene, previste dai D.lgs. 81/08, 152/06 e 25/02, per quanto riguarda le emissioni e le immissioni presenti sul posto di lavoro, i rischi biologici e quelli derivati dalla presenza dei rifiuti industriali.
Molto particolareggiato ed interessante è il già citato D.lgs. 81/08, il quale, in numerosi articoli sottolinea l’importanza delle pratiche igieniche.
Vediamo alcuni esempi.

L’art. 61, il quale prevede che i familiari, i sindacati e le associazioni che rappresentano i feriti o i morti sul lavoro possano appellarsi, in caso di mancanze da parte del datore di lavoro in materia di igiene sul posto di lavoro, al codice penale, per chiedere la risoluzione della controversia davanti in un tribunale.
L’art.38 prevede, per la figura del medico competente, una particolare specializzazione in igiene, requisito fondamentale per la sua carica all’interno di ogni impresa.
L’art.30 prescrive che i modelli organizzativi utilizzati all’interno dell’impresa siano rispettosi ed attenti agli adempimenti normativi in materia di igiene e ne favoriscano l’applicazione piena ed un monitoraggio costante.
Richiamiamo gli art. 36 e 37 del decreto preso in esame,che si riferiscono, rispettivamente, alla corretta informazione e formazione dei lavoratori, i quali hanno il diritto di ricevere adeguata formazione, relativamente a tutte le pratiche igieniche da mettere in pratica sul posto di lavoro, al fine di mantenere elevati gli standard di vita.
L’art.77, comma 4 lett. a) , impone al datore di lavoro di adempiere a tutti gli obblighi in materia di igiene e di vigilare sulla loro applicazione in ogni ambiente di lavoro e in relazione ad ogni mansione svolta dai propri dipendenti. Il decreto specifica, per ogni evenienza, all’art 15, che nessun adempimento alle norme igieniche deve trasformarsi in aggravi economici per i lavoratori.

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