Lavoratori

La formazione dei Lavoratori

La figura del lavoratore viene definita dal Decreto Legislativo 81/08, definito anche Testo Unico Sicurezza, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo l’art. 2 del Dlgs 81/08, il lavoratore è la

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”.

Il D.lgs 81/08 si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici subordinati e autonomi.

Per i lavoratori con contratto a progetto, il decreto può essere applicato soltanto nel caso in cui la mansione venga svolta nel luogo di lavoro del committente. Quali sono i diritti e i doveri per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?

Diritti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro

I lavoratori hanno il diritto di:

  • ricevere un adeguato controllo sanitario;
  • allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo;
  • ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
  • non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza.

 

I lavoratori, attraverso la figura di un medico competente, hanno il diritto di ricevere un adeguato controllo sanitario. La sorveglianza sanitaria (art. 41 Dlgs 81/08) comprende una visita medica preventiva volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro; una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e ricevere l’idoneità alla mansione svolta; una visita medica su richiesta del lavoratore, nel caso in cui il medico competente rilevi un rischio professionale; una visita medica prima di essere assunti e una alla cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori hanno, inoltre, il diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo. I lavoratori (art. 43-44 Dlgs 81/08), in caso di pericolo imminente, possono cessare la loro attività immediatamente e mettersi al sicuro, abbandonando il luogo di lavoro. Il lavoratore, una volta abbandonato il luogo di lavoro, deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa e non può subire alcun pregiudizio, a parte nel caso in cui abbia commesso una negligenza.

Il lavoratore ha il diritto di ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoratore (art. 36-37 Dlgs 81/08) riceve un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, in relazione all’attività che sta svolgendo. Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile. Inoltre, il lavoratore deve ricevere adeguata formazione su concetti di rischio, prevenzione, danno, protezione e assistenza. La formazione deve essere periodicamente ripetuta, anche sulla base dell’evoluzione dei rischi. La modalità, i contenuti e la durata dei corsi di formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Le informazioni, i corsi di formazione e il materiale informativo in materia di sicurezza sul lavoro, ricevuto dal lavoratore non comporterà per lui alcun onere finanziario.

 

Doveri dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro:

Secondo quanto prevede il Testo Unico Sicurezza, il lavoratore (art. 20) ha l’obbligo di:

  • prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altri colleghi;
  • contribuire all’adempimento degli obblighi previsti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme al dirigente e al preposto;
  • utilizzare in maniera corretta le attrezzature, i prodotti e i mezzi di trasporto;
  • utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione;
  • segnalare al datore di lavoro, al dirigenti o al preposto eventuali rischi;
  • non apportare alcuna modifica ai dispositivi di sicurezza e di prevenzione;
  • partecipare alla formazione organizzata dal datore di lavoro;
  • sottoporsi al controllo sanitario.
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