RSPP ESTERNO
Il Decreto Legislativo 81/08, definito anche Testo Unico Sicurezza, stabilisce per il datore di lavoro l’obbligo di nominare alcune figure chiave atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tra queste figure, sicuramente la più importante è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Come definitio dall’articolo 2, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o RSPP) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L’articolo 31, Servizio di prevenzione e protezione, prevede che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o incarichi una persona o servizi esterni. Dunque, l’RSPP può essere nominato anche all’esterno dell’azienda, tra le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
L’RSPP esterno deve avere gli stessi requisiti e le stesse capacità dell’RSPP interno (articolo 32). Le capacità e i requisiti di un RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Anche l’RSPP esterno è tenuto a seguire dei corsi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro e dei corsi di aggiornamento. Il materiale e la durata dei corsi dipendono dal livello di rischio presente in azienda (basso, medio, alto). L’aggiornamento per RSPP esterno per le aziende con rischio basso ha una durata di 40 ore, con rischio medio di 60 ore e con rischio alto di 100 ore.