Formazione Sicurezza sul Lavoro D.lgs 81/08 - Accordo Stato Regioni

Il termine formazione trova una sua chiara definizione all’interno del corpo del D.lgs. 81/08, art.1, comma 1, lettera aa, il quale la descrive come un processo in cui vengono trasferite, ai lavoratori dell’impresa, nozioni e vengono sviluppate le competenze necessarie per poter svolgere, in sicurezza, il proprio lavoro e identificare, gestire e risolvere ogni tipo di rischio.

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L’importanza di questa pratica educativa è più volte sottolineata, all’interno della norma, con particolare riferimento alla sua natura obbligatoria e alla sua funzione preventiva, dove per obbligatorietà si intende il compito, riservato al datore di lavoro, di assicurarsi che i suoi dipendenti svolgano un adeguato iter formativo in materia di sicurezza. La caratteristica preventiva della formazione è espressa, nel decreto, ogni volta che si sottolinea il fatto che solo i lavoratori che hanno acquisito un insieme di conoscenze e competenze adeguato possono risolvere e gestire in maniera ottimale situazione di emergenza.

È l’art.37 a esplicitare questi concetti in maniera chiara affermando che il datore di lavoro è obbligato ad assicurarsi che ogni dipendente riceva una corretta formazione in materia di salute e sicurezza, prevenzione dei rischi in ambito aziendale, rischi legati alle mansioni, diritti e doveri dei vigilanti e dei lavoratori, conoscenza delle procedure e delle misure per gestire un emergenza.
Lo stesso articolo, al comma 4, specifica che, queste disposizioni in materia di formazione devono avvenire all’inizio del rapporto di lavoro, al cambiamento di mansione da parte del lavoratore o all’inserimento di nuovi macchinari o alla modifica delle procedure lavorative esistenti. A tutto questo va aggiunto quanto contenuto nel comma 6, il quale specifica come la formazione dei lavoratori non sia un processo da svolgersi solo in momenti specifici, ma da ripetersi nel tempo, così da aggiornare i dipendenti sull’evoluzioni delle procedure di sicurezza. Di grande importanza è il comma 9, nel quale leggiamo che coloro i quali rivestono ruoli di sorveglianza all’interno dei posti di lavoro come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, l’addetto al servizio di primo soccorso e gestione delle emergenze, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza e l’addetto al servizio antincendio, devono ricevere una formazione ulteriore, adeguata e costante, così da consentirgli il corretto svolgimento dei loro compiti.
L’articolo 37, inoltre, obbliga il datore di lavoro a provvedere che i contenuti del processo di formazione siano facilmente comprensibili ed in linea con le differenti capacità linguistiche dei lavoratori, con particolare riguardo per gli stranieri.

Infine, data la riconosciuta importanza di questa pratica educativa, il D.lgs. 81/08 inserisce, nell’Allegato I, la manca o la non corretta formazione, all’interno dell’elenco delle gravi violazioni commesse dal datore di lavoro. In particolare è prevista la non designazione di un RSPP (arresto fino a 6 mesi o multa fino a 6.400 euro), la mancata formazione ed informazione dei lavoratori (arresto fino a 4 mesi o multa fino a 5.200 euro), illeciti commessi dal soggetto apicale in caso di infortuni gravi (1 anno di reclusione o multa di 1.500.000 euro).

Con l'emanazione dell'accordo stato regioni è stato introdotta la collaborazione con gli organismi paritetici territoriali o le associazioni maggiori rappresentative con le quali abbiamo stretto accordi per erogare formazione e rispettare la normativa sulla sicurezza.

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