La sorveglianza sanitaria: le visite obbligatorie e gli esiti

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Al Capo III del D.lgs 81/08 (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione V) sono normati gli aspetti del processo di sicurezza sul lavoro legati alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed alla loro idoneità lavorativa.

In particolare l’articolo 41 definisce le procedure della sorveglianza sanitaria, colloca la frequenza con la quale vengono effettuate le visite mediche, chi può richiederle ed a che cosa sono destinate,  indicando inoltre come e dove devono essere conservati gli esiti degli esami e i pareri che possono essere espressi dal medico competente al termine della valutazione per mansione specifica.

Articolo 41 comma 6:

“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente”.

Qualora l’esito sia di inidoneità temporanea o permanente il medico competente dovrà esprimersi per iscritto e consegnare il proprio giudizio sia al lavoratore che al datore di lavoro, precisando in caso di inidoneità temporanea i limiti di tempo previsti.

Contro tali giudizi è prevista la facoltà del ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza competente.

In caso di inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro può destinare il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento precedente.

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