Lavoratori stagionali

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Come noto, anche il personale stagionale, al pari dei lavoratori a tempo indeterminato, deve seguire corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Questo obbligo, a carico del datore di lavoro, è una garanzia per la tutela della salute e sicurezza tanto degli stessi lavoratori stagionali quanto dei clienti dell’attività presso la quale si trovano a lavorare a tempo determinato.

Definizione

La definizione del termine “lavoratore stagionale” si rintraccia proprio nella caratteristica peculiare di questa tipologia di lavoratore: la non continuità. Il lavoratore in questione può essere autonomo o subordinato ma deve svolgere il suo lavoro con un contratto di breve durata e generalmente è un periodo di tempo durante il quale l’azienda ha necessità di rinforzare il proprio organico.

I settori dove spesso è presente un maggio numero di lavoratori stagionali sono solitamente, infatti, quello turistico, alimentare e agricolo che nei periodi estivi e in generale di festività richiedono un maggior sforzo in termini di impiego di risorse.

Settore Agricolo

lavori agricoli stagionali Nello specifico della formazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori stagionali del settore agricolo, il 27 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto interministeriale intitolato Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Tale decreto è stato emanato proprio per rispondere all’esigenza di normazione richiesta dall’art.3 comma 13 del D.Lgs 81/08 dove si legge testualmente:

13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

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