Segnaletica di sicurezza
Gli articoli del D.Lgs. 81/08 che si riferiscono alla segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro sono, in particolare, quelli dal 161 al 166. L’art. 161 stabilisce che la segnaletica di sicurezza, specificatamente regolamentata da questi articoli, esclude tutto il comparto informativo che si riferisce al traffico veicolare, di qualsiasi genere, sia su terra che su mare o cielo. L’art. 162, invece, presenta una definizione specifica di segnaletica di sicurezza, la quale è considerata come l’indicazione, attraverso un colore, un rumore o un segnale visivo, di una attività o situazione specifica, al fine di fornire un’informazione dettagliata circa la prescrizione relativa al potenziale rischio. Più nello specifico, una segnalazione di salute e sicurezza è un segnale che vieta un comportamento avvertendo il lavoratore della pericolosità dello stesso. Inoltre, il segnale, può riferirsi ad aree o metodi di salvataggio o evacuazione, utili in determinate condizioni di emergenza, come terremoti, incendi o altre calamità. Oltre alla sua forma visiva, un segnale di sicurezza sul posto di lavoro può avere anche natura sonora o luminosa. L’art. 163 specifica gli obblighi che il datore di lavoro deve assolvere in materia di segnalazione di sicurezza e salute; infatti, la responsabilità ricade su di lui, come, per il resto, per ogni altra forma di valutazione dei rischi. La segnaletica, oltre che per tutte le altre eventualità previste dalla legge, deve essere utilizzata nel momento in cui, specifici rischi rilevati nel corso della valutazione generale, così come previsto dall’art. 38, non siano stati eliminati o mitigati per causa di forza maggiore. In questi casi, essi devono essere adeguatamente segnalati a tutti i lavoratori, così da evitare potenziali danni o lesioni. Infine, l’art. 164 stabilisce gli obblighi relativi alla formazione e informazione destinata ai lavoratori che avranno a che fare con questo tipo di segnaletica. Oltre che fornire un’adeguata formazione a tutti i dipendenti, il datore di lavoro si dovrà preoccupare di fornire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza maggiori informazioni, relative alla specifica segnaletica utilizzata nei luoghi di lavoro. Gli articoli 165 e 166 stabiliscono le sanzioni che possono essere applicate al datore di lavoro che non applichi le norme previste dai precedenti articoli del Decreto.
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