La validità del corso online per coordinatore della sicurezza
Il coordinatore per la sicurezza è una figura che ha il compito di monitorare la regolarità di tutte le attività dei cantieri mobili, dall’installazione allo smantellamento, in cantieri mobili e temporanei. Esistono due tipologie di coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione e in fase di esecuzione, le due attività possono essere svolte da un unica figura oppure da due distinte.
Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro sottolinea l’importanza della formazione del coordinatore. In particolare nel decreto legislativo 81/08, è l’allegato XIV che specifica la durata della formazione e l’obbligo di aggiornamento della formazione per il coordinatore della sicurezza: la formazione deve avvenire attraverso la frequenza di corsi dedicati e l’aggiornamento deve essere garantito ogni cinque anni.
Un problema che viene posto è la possibilità di seguire un corso per coordinatore della sicurezza in e-learning. Ebbene, su questo punto la normativa non è esplicita, non lo è neanche per ciò che riguarda i corsi in aula, nel senso che nel TU non c’è un riferimento né all’una né all’altra modalità. La legittimità dei corsi viene pertanto riconosciuta da molteplici associazioni di categoria, poiché c’è una chiara mancanza di espressa previsione legislativa. L’unica cosa che può fare un ordine professionale è non riconoscere i crediti professionali (in quanto questo è a totale discrezione delle associazioni), ma di certo non prendere il posto del legislatore, pronunciandosi sulla legittimità della modalità di erogazione della formazione.
Altro aspetto che va sottolineato riguarda la possibilità di ricevere sanzioni a seguito della formazione online del coordinatore per la sicurezza. Le sanzioni vengono applicate esclusivamente in base a ciò che viene esplicitato nel DLgs 81/08, dove, ripetiamo, non è presente alcuna specifica a proposito della legittimità o meno della formazione e-learning per il coordinatore della sicurezza. In tali frangenti gli ispettori devono rifarsi per analogia a situazioni che sono state già disciplinate, in tal caso a ciò che viene disposto dall’Accordo Stato-Regioni per la formazione dell’RSPP, che viene riconosciuta e accettata.