Comunicazione tramite allegato 3a dell’insorgere di un rischio stress lavoro correlato

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Di seguito riportiamo una domanda sollecitata da un nostro utente:

Successivamente ad un evento infortunistico avvenuto in ambiente extralavorativo, un lavoratore con postumi invalidanti in fase di definizione dalla Commissione competente di 1°, richiede una collocazione lavorativa in stanza dedicata, a causa di sue problematiche di visione e collegate a dolori cefalici improvvisi. Tale sistemazione, pur concessa dal Datore di lavoro, necessita di comunicazione tramite allegato 3a dell’insorgere di un rischio stress lavoro correlato in relazione alla dichiarata difficoltà nel relazionarsi nel nuovo status?

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    • eesperto di sicurezza
    • 18 luglio 2014

    Secondo me le questioni vanno distinte:
    in caso di infortunio di applica la normativa dettata dal TU 1124/65 s.m.i e la questione dell’indennizzo ed eventuale danno risarcibile in sede civile deve essere accerata , come “in occasione del lavoro” causa violenta da cui derivino dei postumi permanenti rispetto a quella mansione di fatto svolta.

    Per cui indennizzato il danno biologico oltre il 6% la questione si chiude.

    L’altro aspetto attiene iinvece all’aspetto prevenzionale di cui all’art.28 , in fase di valutazione dei rischi, di cui lo stess correlato è un fattore

    Questo deve essere valutato con i criteri oggettivi in prima fase legata al contenuto al contesto organizzativo ecc.

    Per definizione lo stress è un alterazione psicosomatica che incide si sul benessere ma dipende come dicevo da fattori organizzativi – lavorativi.

    Nel caso di specie se i disturbi negralgici o di cefalee che hanno comportato una diminuzione dell’integrità psicofisica si sono generati nel tempo con situazioni particolari, vessazioni, in questo caso si configura al limite penso una malattia professionale (ansie disturbi, e altro) lo stesso indennizzato. l’aspetto assicurativo finisce qui salvo prescrizioni della commissione medica.

    Invece come si diceva poc’anzi se dalla valutazione degli indici oggettivi vi è presenza di rischio da stress correlato (quindi in via prevenzionale) di comune accordo il DL stabilirà con MC la sua collocazione più idonea e con la prescritta idoneità specifica per quel quella mansione con prescrizione o meno da indicare poi nel protocollo sanitario dell’Allegato 3B come dato anamnestico previsto per legge per il monitoraggio.

    • consulente per la sicurezza
    • 18 luglio 2014

    La sistemazione in un ambiente di lavoro, per quanto ad hoc per il caso specifico, non credo necessti di comunicazione alcuna. Dovrò io DL valutare il rischio ex art. 28 anche per questo lavoratore e per questa mutata situazione (stress lavoro correlato). Una volta aggiornata la dvr, in cui è coinvolto anche il MC e da lui pure sottoscritta, il tutto segue l’iter solito. Non sono pertanto a mio avviso necessarie ulteriori specifiche comunicazioni di rischio, in quanto non dovute per legge; l’allegato 3A definisce il contenuto della cartella sanitaria e quindi se la aggiorna il MC sulla base del DVR Sopra citato. L’all. 3A dlgs 81 infatti non ha finalità di comunicazioni di nuovi rischi o altro.

 
 

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