L’Unione Europea scrive una nuova pagina sulla salvaguardia della qualità dell’olio d’oliva approvando un nuovo regolamento che stabilisce nuove regole per la produzione e la commercializzazione dell’olio d’oliva, in particolare, l’etichettatura del prodotto e di tutti gli alimenti che contengono l’olio. Il reg.29/2012 va a sostituire, in toto, il vecchio regolamento 1019/2012, acquisendo le norme relative alla commercializzazione dell’olio ma, aggiornandole e inserendole nel contesto attuale della legislazione europea in materia.
Tra gli aspetti principali contenuti in questa nuova norma troviamo:
• L’obbligo di indicare chiaramente il luogo di origine e provenienza dell’olio,
• La possibilità di utilizzare i termini “spremitura e freddo” solo nel caso in cui i metodi utilizzati siano rispettosi delle tecniche tradizionali così come specificato nei reg. europei 2568/91 e ex reg. 1019/2002e,
• L’impossibilità di utilizzare, come unico elemento per giudicare la qualità del prodotto, il livello di acidità dell’olio,
• Le caratteristiche organolettiche, così come riportato dal reg CE 640/2008, potranno essere indicate solo dopo adeguati test.
Oltre alle regole che ricadono direttamente sui produttori di olio, questo regolamento, in un ottica di maggiore sicurezza alimentare dei consumatori, impone che le stesse regole di etichettatura siano rispettate anche da questi produttori che utilizzano, all’interno dei loro cibi, quantità di olio di oliva o che ne utilizzino l’immagine nelle etichette. Perciò, sull’etichetta di questi alimenti, dovrà comparire anche la denominazione di vendita e la percentuale effettiva di olio di oliva presente.
Un ulteriore strumento di tutela dei consumatori è stato anche il recente reg. 1169/2011, il quale ha sottolineato, con forza, l’obbligatorietà dell’indicazione, sull’etichetta, delle diverse tipologie di oli utilizzati, al fine di non indurre in errore o confusione il consumatore. Inoltre, qual ora un’impresa decida, per motivi produttivi o economici, di sostituire, nel processo produttivo dei suoi alimenti, l’olio di oliva con un’altra tipologia d’olio, è tenuta a evidenziarlo chiaramente sulla confezione, al fine di evitare che, la modifica degli ingredienti, passi inosservata agli occhi del consumatore.
Sicuramente un nuovo tassello nel panorama della salvaguardia della qualità di prodotti agricoli, come l’olio d’oliva, che argina l’insorgenza di produttori extraeuropei che, per scelte legislative o per regole troppo permissive, immettono sul mercato prodotti dai livelli qualitativi inferiori.
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