Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero n. 536/2012, ha stabilito un nuovo aspetto della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Facendo riferimento ad un caso di infortunio avvenuto ad un operaio in un luogo di lavoro, la Suprema Corte ha stabilito che il datore di lavoro è sempre responsabile degli incidenti, anche se i lavoratori non utilizzano i DPI messi loro a disposizione.
Nel caso specifico, il lavoratore, che è stato vittima dell’infortunio, non aveva utilizzato gli occhiali protettivi, messi regolarmente a disposizione dal suo datore di lavoro, ricevendo, così, un danno agli occhi, durante le sue mansioni. A seguito delle indagini e del processo, la Cassazione ha stabilito che il mancato uso dei DPI è colpa del datore di lavoro, anche nel caso in cui egli abbia rispettato tutte le norme di riferimento.
Ricordiamo che il Testo Unico sulla Sicurezza, il Decreto Legislativo n.81 del 2008, stabilisce, all’art. 74, comma 1, che per DPI vanno intesi tutte le attrezzature utili ad evitare danni alla salute e pericoli per la sicurezza del lavoratore, durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative. Questo tipo di misure di sicurezza devono essere sempre utilizzate, durante ogni attività lavorativa, in modalità e tempistiche specifiche per ogni tipologia di lavoro. L’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81, stabilisce, inoltre, che è obbligo del datore di lavoro fornire ed assicurarsi che vengano opportunamente utilizzati tutti i DPI richiesti dalle condizioni lavorative. Per conoscere l’elenco e le tipologie dei diversi DPI è possibile leggere il Titolo III del D.Lgs. 81, art. 74-79, e l’Allegato VIII.
L’art. 20 del Testo Unico stabilisce, anche, obblighi per i lavoratori, in materia di DPI, ma, per esonerare il datore di lavoro da ogni sua responsabilità, il comportamento dei lavoratori deve manifestare le caratteristiche di inopinabilità, esorbitanza e abnormità. Solo in questo caso, il datore di lavoro non è responsabile dell’eventuale incidente. In tutti gli altri casi, così come ha ribadito la Cassazione, il mancato uso dei DPI è da imputare al datore di lavoro.
Per approfondire: Responsabilità del datore di lavoro
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