È stata prorogata al 30 giugno la scadenza per la registrazione, da parte delle imprese, al registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, PEC, così come previsto dall’art.37 del D.lgs. 5/2012. L’obbligo di registrazione era stato introdotto dalla L. 2/2009, in merito alle misure urgenti per il supporto alle famiglie e all’occupazione, facendo che si che, lo strumento della posta certificata, che permette l’invio di documenti, con valore legale e con allegate ricevute di invio e ricezione tramite supporti o reti informatiche, di entrare a pieno titolo nelle attività quotidiane delle aziende.
È molto utile se si vogliono inviare, per via telematica, documenti quali atti legali, contratti, domande, con lo stesso valore legale di una raccomandata in forma cartacea; questo principio è stato espresso, chiaramente, dall’art. 20 del D.lgs. 82/2005, il quale riconosce come validi, ai sensi di legge, i documenti informatici o memorizzati su supporti informatici inviati tramite PEC, ai fini stabiliti dalle norme in vigore.
Per poter accedere a questo servizio è necessario:
• Sottoscrivere, con un Gestore autorizzato iscritto presso il DigitPA, i documenti necessari all’attivazione di una casella di posta certificata,
• Registrare il proprio indirizzo.
La legge n.2 del 2009 ha stabilito che, l’obbligo di apertura dell’indirizzo PEC, ricade sulle seguenti tipologie societarie:
• Società in liquidazione,
• Società semplici,
• Società cooperative,
• Società di capitali e di persone,
• Società estere che hanno in Italia sedi secondarie.
Viene prevista una sanzione per coloro che non rispettano queste indicazioni, contenuta nell’art. 2630 c.c., relativa all’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o certificazioni, la quale prevede sanzioni pecuniarie da 206 euro a 2.065 euro.
Per evitare le pene pecuniarie c’è tempo, quindi, fino al 30 di giungo, termine ultimo per la registrazione del proprio indirizzo e per cominciare a dimenticare le infinite file per la consegna dei propri documenti.
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