Responsabile dei lavori

Il Responsabile dei lavori è una figura tecnica che è stata prevista nel Testo Unico sulla Sicurezza, il Decreto Legislativo 81/08.

Esso è un tecnico che ha come compito quello di supervisionare le procedure di progettazione ed esecuzione di una qualsiasi opera. Nello spirito del Decreto 81, il Responsabile dei lavori ricalcava, nelle funzioni, il progettista, nella fase preliminare e il direttore dei lavori, nella fase operativa dei lavori. Inoltre, esso è una figura facoltativa, non obbligatoria, che può essere nominata dal committente dei lavori, in caso di appalto. Nel momento in cui, il committente decidesse di non far insediare questa figura, i compiti del responsabile dei lavori rimarrebbero in capo al committente stesso, così come specificato dagli artt. 90 e 100, del D.Lgs. 81/08. La nomina del responsabile dei lavori può ricadere su un qualsiasi lavoratore che riceva chiaramente l’incarico, da parte del committente, il quale gli trasferisce i suoi compiti previsti dalla legge.

Per cui, perchè sia valida la nomina del responsabile dei lavori, è necessario che il committente produca una nomina scritta, in cui si identifica il soggetto nominato. A questo punto, il lavoratore, riceve, in delega ovviamente, i poteri di controllo e di spesa, tipici del committente ed, inoltre, acquisisce i doveri di controllo della sicurezza nel cantiere.
È importante sottolineare che, così come previsto dagli articoli 90 e seguenti, del Decreto Legislativo 81 del 2008, il committente, anche nel momento in cui delega i suoi obblighi e doveri ad un responsabile dei lavori, non viene del tutto sollevato dai suoi compiti principali, come, ad esempio, gli obblighi di segnalazione del soggetto considerato coordinatore delle attività, in fase di esecuzione dei lavori e l’obbligo della notifica preliminare.
Nonostante il fatto che, la figura del responsabile dei lavori, sia non espressamente prevista, resta, comunque, una figura centrale nella prospettiva del mantenimento dei livelli di sicurezza sul lavoro.

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