RLS POS e firma obbligatoria

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In una srl con due soci come si nomina l’RLS  ed è obbligatoria la firma sul POS? Se hai un azienda edile, sei un elettricista , una ditta di pulizie o qualsiasi altra impresa soggetta alla normativa sicurezza sul lavoro dlgs 81 chiamaci al numero verde 800146589 o contattaci compilando il form nella pagina dei contatti, offriamo assistenza tecnica , corsi di formazione, valutazione dei rischi aziendali , servizio di medicina del lavoro , verifica degli impianti di messa a terra in tutta Italia e per tutti i tipi di imprese.

Ecco a voi la domanda posta nel forum:

L’RLS deve firmare il pos obbligatoriamente ?
Se il RLS è anche socio non è un conflitto di interessi ?
Visto l’obbligo di firma del RLS/RLST sul POS, non diventa anch’essa una figura obbligatoria?

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15 Comments
    • roberto
    • 13 novembre 2014

    Certo, se c’e un unico amministratore non ci sono problemi, ma se gli amministratori sono 2 o 3 abbiamo più datori di lavoro.
    Mi sono capitati casi in cui un infortunio di un socio ha portato ad indagare gli altri 2 soci in qualità di datori ( non essendo individuato un d.l.).
    Idem per le sanzioni, si eleva la stessa sanzione a tutti i soci in quanto tutti colpevoli dello stesso reato.
    In realtà, nel caso da lei esposto, l’asl doveva emanare subito il verbale di prescrizione; sono stati clementi (e hanno fatto bene).

    • sara
    • 13 novembre 2014

    Nelle snc c’è l’amministratore che può essere uno o anche tutti i soci, è l’amministratore il datore di lavoro. Lo dico sia in base alla mia esperienza diretta in quanto ero socia amministratrice in una snc assieme all’altra socia, anch’essa amministratrice, sia per esperienza di lavoro, una mia azienda cliente snc con tre soci di cui uno amministratore, ha avuto una ispezione della asl in cantiere e hanno richiesto subito il corso come rspp datore di lavoro all’amministratore, pena la sanzione se non adempieva. Io lo sapevo che doveva fare il corso, gliel’avevo già detto e stradetto.
    Per individuare il datore di lavoro in una qualsiasi società basta prendere una visura camerale e li si vedono le varie cariche, io non ho mai avuto alcuna difficoltà ad individuare il datore di lavoro nelle società di vario tipo.

    • gianni
    • 13 novembre 2014

    se non sbaglio in alcune snc nella visura camerale non esiste il legale rappresentate e i soci si dividono probabilmente gli utili, l’rls in questi casi io non lo pretendo (ma è un mio spassionato parere, perché mi sembra ridicolo).
    Tieni però presente che nella definizione di lavoratore subordinato vi è anche il socio di società.

    • Roberto
    • 13 novembre 2014

    A mio parere, se in una società non è individuato legale rappresentante, presidente, amministratore unico, accomandatario, ecc ma abbiamo solo dei soci, credo praticamente possibile solo in una snc, anche se uno di maggioranza e uno/due/tre di minoranza non è assolutamente automatico che quello di maggioranza sia individuato come datore di lavoro; bensì potremmo ricadere nel caso di due datori di lavoro.
    purtroppo molte volte è successo con la conseguenza di elevare due verbali di contravvenzione, o nel caso di infortunio di un socio rinviare a giudizio gli altri 2-3 soci in qualità di datori.
    Il datore di lavoro essenzialmente deve:
    nominare il medico competente ma solo nei casi previsti
    designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, , di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
    fornire i necessari e idonei DPI solo se richiesti, e
    consultare il RLS e adottare le misure di prevenzione incendi e dell’evacuazione
    nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, ma deve frequentare gli specifici corsi di formazione e aggiornamento
    Riunione periodica non è richiesta. obbligo di Informazione /Formazione del lavoratore
    Sorveglianza sanitaria solo se c’è rischio sanitario (es. videoterminali, campi elettromagnetici, rischio chimico o biologico) come indicato nel DVR.
    Obbligo di Prevenzione incendi.
    Nelle aziende fino a 15 lavoratori il RLS e’ di norma eletto direttamente dai lavoratori

    • alessandro
    • 13 novembre 2014

    Giustamente non si deve rapinare nulla, si condividono i documenti e le modalità di fare sicurezza.
    Ad ogni modo aggiungo a quanto indicato precedentemente di leggere Art 50 e Art 102.
    Poi ognuno nella propria azienda, nel proprio cantiere e nel rapporto di consulenza si comporta come meglio crede. A volte basterebbe capire lo spirito del legislatore piuttosto che cercare le sanzioni a cui si può incorrere…secondo il mio modestissimo parere.

    • giuliano
    • 13 novembre 2014

    Ancora! Avere un RLS è un DIRITTO dei lavoratori e NON un dovere del Datore di Lavoro! Se nessun lavoratore accetta l’eventuale designazione avvenuta con elezione fatta dagli altri lavoratori, allora è DOVERE del Datore di Lavoro richiedere la nomina di un RLST.

    • gianmarco
    • 13 novembre 2014

    Tutto giusto, cioè l’81 prevede la presenza dell’RLS o dell’RLST, ma solo nel secondo caso si tratta di una “nomina”, mentre nel caso dell’RLS interno avviene con una “elezione” da parte dei lavoratori. Se c’è un solo lavoratore, questi “può” decidere di assumere il ruolo e fare il corso di formazione obbligatorio, oppure lasciare che il DdL nomini un RLST (ammesso che esista la possibilità).
    La nomina del DdL, con obbligo di accettazione da parte del lavoratore (che deve giustificare l’eventuale rinuncia) è per il ruolo di addetto antincendio o primo soccorso.

    • stefano
    • 13 novembre 2014

    Concordo con tutto ma non riguardo la nomina del RLS perché il D.Lgs. 81/2008 prevede tale nomina obbligatoriamente e pertanto nel caso in cui il socio di minoranza rifiuti di accettare l’incarico (motivatamente) allora dovrete verificare se è stato nominato nel settore di competenza aziendale un RLST. Se tale soggetto è presente va nominato altrimenti basta scrivere due righe in cui si fa presente che manca il RLST.

    • stefano
    • 13 novembre 2014

    La nomina del RLS è obbligatoriamente prevista dal D.Lgs 81/2008 e pertanto la cosa migliore da fare secondo il mio modesto parere è quella di nominare RLS il socio di minoranza e se lo stesso si rifiuta motivando il rifiuto stesso, allora si può passare alla nomina del RLST se presente nel territorio e nel comparto della società.

    • tiziana
    • 13 novembre 2014

    Se devo individuare il datore di lavoro di questa società’ , mi basta appurare che il socio di minoranza sia dipendente stipendiato …ok per nomine,formazione e tutti gli obblighi previsti…no assoluto all’rls, non è’ un obbligo di legge averlo,

    • sara
    • 13 novembre 2014

    Non capisco perché ragionare su chi sia o non sia il datore di lavoro. In questo caso non è che i soci possono scegliere chi è il datore di lavoro facendo atti interni o cose del genere. Nella srl, il datore di lavoro è il rappresentante legale e questo è un dato di fatto, come nelle snc è l’amministratore, nelle cooperative è il Presidente e così via. L’unico caso che può dare dei dubbi, perché in quel caso sono entrambi datori di lavoro sono le snc con soci paritari tutti amministratori.

    • quirino
    • 13 novembre 2014

    Alla 81 non importa se il datore di lavoro sia il socio di maggioranza o di minoranza per cui propongo: se il socio di minoranza (unico lavoratore) con atto interno (magari anhe registrato) viene nominato DATORE DI LAVORO cosa accade???
    Saluti

    • gianmarco
    • 13 novembre 2014

    La firma, di per se, non è sufficiente a dimostrare la condivisione. Come CSE, ho ricevuto decine di POS con firma del RLS in fondo, prestampata o anche apposta in originale, senza che l’RLS avesse neanche aperto il POS.
    Il problema è culturale nel vero senso della parole; i DdL dovrebbero rendersi conto che hanno l’obbligo ma soprattutto il dovere morale di condividere i documenti sulla sicurezza con i lavoratori, anche tramite il loro rappresentante RLS (il quale poi dovrà trasmettere le informazioni ricevute agli altri).
    Purtroppo, spessissimo (…) non succede così e i documenti restano carta straccia con cui coprirsi le spalle… utili solo per accendere il camino.
    Io insisto sulla mancanza dell’obbligo di firma e cerco, quando possibile, di accertarmi del fatto che RLS e lavoratori abbiano letto e condiviso DVR, POS, ecc…. con colloqui, incontri e tutto quanto possibile in un cantiere o in un posto di lavoro, ma non è facile !!!

    • alessandro
    • 13 novembre 2014

    quale miglior modo, se non mettere una firma, è dimostrare di avere condiviso documento? non riesco a capire quali sia l’atavico problema nella consultazione di un L RLS. ad ogni modo nei nostri POS c’è la firma del RLS che pretendono nei POS dei miei subappaltatori.

    • gianmarco
    • 13 novembre 2014

    Chi ha detto che la firma dell’RLS sul POS è obbligatoria?
    Può servire a dimostrare che lo stesso gli è stato sottoposto e potrebbe dimostrare anche in quale data è stato scritto il POS (anche se il POS non ha comunque obbligo di “data certa”), ma l’RLS non è obbligato a firmare ne per accettazione, ne per presa visione il POS, e neanche il DVR se è per questo.

 
 

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