RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Secondo il D.lgs. 81/08, l’art. 2, comma 1, lettera i), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un soggetto eletto, oppure designato, con il compito di rappresentare i lavoratori in tutte gli ambiti inerenti la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Il decreto 81/08 specifica, molto bene, quali sono i diritti e gli obblighi che questa carica comporta e stabilisce, inoltre, l’ampiezza della base che essa va a rappresentare. L’RLS può essere eletto sia a livello territoriale, assumendosi così le responsabilità sulla sicurezza per un intero territorio, oppure a livello aziendale o di comparto produttivo (art.47, 48 3 49 D.lgs. 81/08).
Tra i diritti che un RLS può vantare troviamo:
• il diritto di essere informato,
• il diritto al controllo delle misure di sicurezza,
• il diritto ad una partecipazione trasparenze,
• il diritto ad essere formato in maniera consona.
Molto più ampio è l’elenco delle attività che un RLS è chiamato a compiere, in forza della sua rappresentanza e del suo ruolo di sorveglianza. In particolare, egli deve sovraintendere le seguenti procedure:
• Partecipazione alla scelta del medico competente, del responsabile e degli addetti della prevenzione antincendio e del primo soccorso,
• Formazione, in relazione all’art.37 del D.lgs. 81/08 di tutti i lavoratori,
• Ricezione e valutazione di tutte le informazioni e documenti che hanno come tema la valutazione dei rischi all’interno dell’impresa, la presenza di elementi di pericolo per la salute dei lavoratori, di materiali pericolosi e i piani di sicurezza generali realizzati sotto la responsabilità del datore di lavoro,
• Realizzazione di proposte per migliorare i livelli di sicurezza,
• Presenziare ed essere informato di visite di controllo nei luoghi di lavoro per accertarne i livelli di salubrità,
• Ricorsi contro il datore di lavoro nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri livelli non idonei di sicurezza o la mancata applicazione delle norme sulla sicurezza.
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tutelata alla stessa maniera dei rappresentati sindacali, perciò non può essere discriminato o leso, nel suo lavoro, per il fatto di impegnare tempo per lo svolgimento della sua funzione di sorveglianza e vigilanza. L’art.47 del decreto 81/08 specifica che ogni impresa ha un numero di RLS in proporzione con il numero dei lavoratori presenti, per cui:
• 1 Rappresentante per imprese con meno di 200 lavoratori,
• 3 Rappresentanti per le imprese con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
• 6 Rappresentanti per tutte le imprese con più di 1.000 lavoratori.
La formazione di un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori è un punto fondamentale su cui il decreto 81 ha spinto molto. Oltre alla normale formazione riservata ed obbligatori per ogni lavoratore, di cui all’art 37, un RLS deve ricevere adeguata formazione sulle prassi per lo svolgimento di controlli, analisi dei rischi, valutazione degli stessi, relativamente agli aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori, etc. In ogni caso, il limite minimo della durata della sua formazione è quello di 32 ore base, con l’aggiunta di ulteriori 12 ore incentrate sui rischi specifici legati al tipo di mansioni svolte nella propria azienda e alle procedure di sicurezza più idonee. L’aggiornamento annuo varia da un minimo di 4 ore annuali, per le imprese con lavoratori compresi tra 15 e 50 e 8 ore annue, per le imprese con un numero di lavoratori superiore a 50. Questa formazione non deve comportare costi economici e si deve svolgere in orario di lavoro.
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