Incarico RSPP Esterno

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare le figure chiave nella gestione della sicurezza in azienda e, nel caso dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), può decidere di avvalersi delle competenze di un professionista esterno all’azienda.

È quanto prevede l’articolo 32 del decreto legislativo 81/2008, più noto come Testo unico sulla sicurezza, che descrive le modalità di nomina e i requisiti minimi che il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione deve possedere per garantire la tutela dei lavoratori.

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Il ruolo è generalmente ricoperto dal datore di lavoro in persona ma, come detto, può essere svolto da un collaboratore esterno in possesso di determinati requisiti tra cui un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

La scelta di una figura esterna deve prevedere in ogni caso l’organizzazione da parte del datore di lavoro di un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. I percorsi formativi devono attestare l’apprendimento di nozioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

In alcuni casi, anche in mancanza del titolo di studio richiesto, la figura deve dimostrare di aver maturato esperienza nella funzione, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire un adeguato aggiornamento delle competenze maturate dall’RSPP organizzando la sua partecipazione a corsi mirati a mantenere alti standard di preparazione della figura e nel rispetto di tutte le disposizione di legge.

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