Cantieri: noleggio a caldo – obblighi di verifica

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Riportiamo una domanda posta da un visitatore del sito:

Buongiorno a tutti,
avrei un quesito sul quale avrei piacere di leggere le vostre opinioni.
Quali sono gli obblighi di verifica (formazione, certificazioni…) di un appaltatore sui sub-appaltatori e fornitori nel momento in cui entrano nel cantiere? In particolare, ogni società ha i suoi fornitori ricorrenti, sui quali può verificare se sono effettivamente qualificati e conformi alla normativa, ma se si avesse la necessità di noleggiare a caldo una macchina (potrebbe essere una gru che svolge un compito molto rapido, ad esempio una giornata)?

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    • Carmelo
    • 15 novembre 2014

    Quando si stipula un contratto d’appalto (ovvero di subappalto), l’appaltatore (ovvero il subappaltatore) si impegna verso il committente (ovvero verso il subappaltante) a compiere un’opera e, a tale fine, deve organizzare i propri mezzi di produzione e di lavoro.

    Nel nolo a caldo, invece, il locatore mette a disposizione il macchinario e l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva del locatario (il lavoro dell’operatore “si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene”).

    Pertanto, diversi risultano pertanto anche gli obblighi in materia di sicurezza e tutela della salute che ne scaturiscono.

    In caso di appalto (ovvero di subappalto), infatti, la vigente normativa in materia pone a carico di entrambi gli imprenditori coinvolti obblighi di coordinamento e di cooperazione.
    In caso di “nolo a caldo”, invece, l’obbligo di garantire la sicurezza dell’attività di lavoro grava esclusivamente sull’imprenditore nella cui organizzazione aziendale si sono inseriti i macchinari ed i lavoratori previsti dal contratto di nolo.
    Tutto ciò è stato ribadito da diverse sentenze della Cassazione tra cui:
    – Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 41791 del 11.6.2009;
    – Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 34327 del 8.5.2009.

    Questo perché il locatore non ha alcuna autonomia organizzativa che, come noto, caratterizza il contratto d’appalto (o subappalto).

    Ora nel caso citato del movimento terra, il fatto che non ci sia nessuno dell’impresa affidataria che ha stipulato il contratto con il committente, non vuol dire che l’azienda del locatore assuma automaticamente il ruolo di impresa esecutrice.
    Questo per il semplice motivo che l’ordine di eseguire il lavoro, in quel particolare contesto del cantiere, con quelle modalità e in quel definito arco di tempo, gli è stato dato dall’impresa affidataria.
    Il locatore, quindi, non è impresa esecutrice perché si limita ad eseguire le direttive emanata dall’impresa affidataria senza prendere alcuna autonoma iniziativa.
    In altre parole, l’operatore della macchina, quando arriva in cantiere la mattina, chiede al preposto dell’impresa affidataria: cosa devo fare?

    Se pensassimo che il nolo a caldo è un subappalto, allora quale è la differenza tra un escavatorista che fa movimento terra come nel caso citato ed un nolo a caldo di un’autogrù al cui operatore il capocantiere chiede: stamattina mi prendi quei 40 fasci di ferri del 26 e me li sposti dal deposito alle 5 piazzole predisposte al lato delle 5 gabbie della piastra che si sta realizzando?

    La discriminante per individuare un falso nolo a caldo è la sussistenza di un’autonomia del locatore (decide cosa fare, come farlo, con che cosa farlo, ecc.).
    Quando, invece, l’attività viene eseguita sotto le direttive dell’impresa (è lei che decide cosa fare, come farlo, ecc.), allora siamo di fronte ad un nolo a caldo.

    Questi ragionamenti sono stati utilizzati dal sottoscritto, quale CTP, nel Procedimento Penale n° 8152/2009 presso il Tribunale di Bologna a carico di un CSE, indagato per il reato previsto dall’art. 589 cp. (accusato inizialmente di non aver considerato il nolo a caldo come impresa esecutrice …… con tutto ciò che ne conseguiva).
    Lo stesso PM, alla luce della memoria difensiva presentata, ha chiesto ed ottenuto l’archiviazione dal GIP in data 20 aprile 2012 (Tribunale di Bologna – Ufficio del GIP – n° 17328/11 R.G. G.I.P).

    • Patrizio
    • 15 novembre 2014

    Può capitare che il noleggiatore del mezzo prenda in subappalto il manovratore da cooperative, in caso di contestazione di incidenti il noleggiatore attende la fine dei lavori, il ritiro del mezzo e dei certificati assicurativi dello stesso, e dopo averli fatti sparire, riversi sul manovratore le contestazioni anche se questo e con i documenti in regola, sarà comunque quest’ultimo a dover risarcire i danni, mi e capitato personalmente e ho dovuto pagare di tasca mia la cifra superiore alla franchigia assicurativa della cooperativa presso cui lavoravo, anche se le testimonianze che me ne attribuivano la responsabilità erano false, e solo grazie agli accorgimenti da me presi si evitò una strage oltre a danni ben più gravi che la ditta che fu rimborsata stava provocando. Il direttore dei lavori comunque controllava tutti i giorni che ogni lavoratore fosse con tutti i documenti in regola, come patentini, attestati, registrazione all’ufficio del lavoro, coperture assicurative anche individuali ecc. tenendo sempre sotto controllo nei grandi cantieri ogni singolo lavoratore fisso o sostitutivo, in questo modo qualunque responsabilità poteva passare dal committente all’appaltatore, il quale lo riversava al subappaltatore e così di seguito ai vasi sub sub, sub sub sub ecc. ecc.
    Per quanto confermo come dice Rocco ” per tutto il periodo dello sbancamento in cantiere non è mai stato presente nessuno dell’impresa che ha preso il lavoro dal committente.”,-succede spesso- si può far firmare anche al manovratore in sub subappalto il fogli di responsabilità da preposto alla sicurezza del noleggiatore, avendoli dovuti firmare io stesso per poter lavorare, pena la sospensione e sostituzione in cantiere da parte della mia cooperativa. Essendo quasi tutte le cooperative in italia dei caporalati di stampo mafioso, sono ben organizzate loro a fornire tutte le garanzie legali necessarie ai committenti, perché questi non debbano rispondere a nessuno di qualunque problematica si possa verificare nei cantieri anche in caso di incidenti mortali, e permettendo risparmi notevoli, e nessuna noia neanche dalle loro agenzie assicurative.
    Non sono cose che consiglio, ma solo presentazione di ciò di cui o dovuto prendere atto negli ultimi 10 anni di lavoro, se vi serve un manovratore a Roma chiamatemi pure che e un anno che sto a spasso per non aver più voluto accettare certi compromessi.

    • Rubes
    • 15 novembre 2014

    Il noleggio a caldo è l’utilizzo di una gru con operatore per un tempo determinato, quindi molto simile a un distacco. A questo punto vorrei chiedere non è responsabile anche chi noleggia un mezzo e quindi dimostrarne la corretta manutenzione, le verifiche obbligatorie e la formazione dell’operatore? Tenendo conto che chi ha noleggiato deve comunque aggiornare il proprio POS.

    • Rocco
    • 15 novembre 2014

    per la definizione di impresa esecutrice nei confronti del noleggiatore bisogna indagare se l’attività svolta dal dipendente del noleggiatore è subordinata alla ditta che chiede il nolo.

    mi sono capitati casi in cui era difficile dimostrare che il noleggiatore non era da considerare anche impresa esecutrice per esempio nella movimentazione terra.

    caso concreto, sbancamento terra l’impresa prende a nolo un escavatore con dipendente (nolo a caldo) e gli dice tutta questa terra deve andare in discarica caricala sui camion e quanto hai finito chiamami. Gli autisti dei camion erano patrocini chiamati dall’impresa che ha chiesto il nolo (pseudo impresa affidataria ?) per tutto il periodo dello sbancamento in cantiere non è mai stato presente nessuno dell’impresa che ha preso il lavoro dal committente.

    • Sauro
    • 15 novembre 2014

    Vorrei esprimere in termini generali la questione proposta ragionando in termini di prevenzione.
    è indispensabile da parte del committente dei lavori (o del suo delegato) coordinare o promuovere il coordinamento di tutte le attività gestendo anche le situazioni contingenti.
    Il committente dovrebbe anche dispone di un elenco aggiornato dei fornitori qualificati (che hanno fornito tutta la documentazione di rito) ai quali potersi rivolgere in tempi brevi.
    cosa importante infine per il committente è verificare che il prestatore d’opera sia davvero in grado di svolgere l’attività con la dovuta perizia.

    • Rubes
    • 15 novembre 2014

    Se nel contratto di appalto è previsto il subappalto da parte del committente, l’appaltatore ha il dovere di verificare i requisiti come previsto dall’art. 26 D.lgs 81/08 e s.m.i del sub appaltatore da allegare al contratto di subappalto nel quale andranno previsti anche i requisiti per il noleggio a caldo di una gru. In tal caso si dovrà acquisire certificazione di avvenuta verifica della macchina, libretto d’uso e manutenzione, certificazione attestante l’abilitazione dell’operatore all’uso del mezzo come previsto dall’accordo Stato/Regioni compresa l’avvenuta sorveglianza sanitaria e i relativi test di idoneità .
    Evidentemente è un argomento che richiede , concordando con Catanoso, notevoli approfondimenti

    • marcello
    • 15 novembre 2014

    Premesso che ogni attività va valutata nel contesto in cui si esegue (rischi diversi da quelli che normalmente derivano dall’attività specifica e pertanto formazioni aggiuntive).
    Per i mezzi di trasporto e sollevamento con targa, per i quali viene richiesto l’accesso al cantiere compresa polizza di assicurazione, libretto di omologazione, revisioni, certificati di collaudo, verifiche periodiche ecc, per i mezzi di sollevamento copia dell’ultima verifica da parte dell’ente ispettivo e la data di scadenza.
    Per il personale copia degli attestati di formazione, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (per i lavoratori adibiti all’uso di attrezzature che richiedono specifica formazione/addestramento, esempio apparecchi di sollevamento, piattaforme sviluppabili, ecc, fornire gli attestati o, dichiarazione del Rappresentante Legali che essi siano stati informati, formati ed addestrati);

 
 

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