Lettera di nomina PES/PAV

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Di seguito riportiamo una domanda posta da un utente del forum sicurezza:

Colgo l’ opportunità di questo strumento per mettere nel piatto della discussione un nuovo argomento.
Secondo voi, il personale esperto e/o avvertito per eseguire le attività su parti elettriche in tensione, necessità di una lettera di nomina?
A mio avviso no, o meglio serve si una lettera dove il DL lo incarica di effettuare le attività su parti elettriche in tensione, in virtù dell’ avvenuta formazione.
Questo mi sembra il modo per rispondere a quanto richiesto dall’ art.82, comma 1 lettera c, e dalla norma tecnica di riferimento CEI 11_27.
Voi cosa ne pensate a riguardo?

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    • carlo
    • 15 novembre 2014

    Cerco anch’io di dare il mio contributo per risolvere la questione posta dal collega , non potrò necessariamente essere breve, ma spero di essere esauriente e, vista la materia, comprensibile.
    Va chiarito innanzitutto se la domanda posta si riferisce alla lettera di attribuzione qualifica in senso lato (per tutte le attività connesse al ruolo alle dipendenze del DL) o per una singola attività. Penso che in ogni caso la seconda ipotesi è compresa nella prima e cercherò di dimostrarlo
    La materia è regolamentata dalla norma CEI 11-27 che ai paragrafi 4.15.2 e 6.3.2.1 per i lavoratori dipendenti (4.15.3 e 6.3.2.2 per i lavoratori autonomi) stabilisce che l’attribuzione della qualifica di PES – PAV (per i lavori elettrici) spetta al DL e che tale attribuzione deve essere formalizzata per iscritto ( per gli autonomi vale l’autocertificazione documentata).
    Tale adempimento è voluto dalla norma per valorizzare la duplice responsabilità del DL che la compie e del lavoratore che l’accetta responsabilmente.
    Tale formalizzazione può avvenire o mediante una lettera ad personam o mediante un comunicato avente in indirizzo tutti i destinatari qualificati ed affisso all’albo aziendale.
    Nelle aziende per le quali ho lungamente lavorato nel passato (ENEL ed Edipower) di norma è stata privilegiata la prima opzione.
    Per completezza il criterio di scelta del personale e di affidamento dei lavori elettrici, nella qualità di RI – PL o Addetto, è stato inserito nel DVR e, dove esistenti, nelle Procedure Operative di Sicurezza per la prevenzione del rischio elettrico.
    Tutto ciò è ancor più importante, addirittura necessario, se l’azienda si è dotata di un SGS, per i cui effetti è richiesta l’evidenza oggettiva dei criteri di scelta e di affidamento dei lavori elettrici.
    Operata tale scelta e quindi attuati i criteri di attribuzione della qualifica e della relativa formalizzazione, come stabilito dalla norma, è implicitamente risolto anche il dubbio sollevato dalla seconda ipotesi iniziale e cioè se la richiesta del collega era da riferirsi ad un lavoro specifico.
    Infatti in tale caso, trattandosi di lavoro elettrico, si dovrà operare mediante le procedure previste nella CEI 11-27 con l’adozione della modulistica riportata in allegato della norma stessa; in tale modulistica si darà evidenza del ruolo del PL che non potrà che essere una PES o PAV con idoneità per i LST.
    In tutto il paragrafo 4.15 si parla ripetutamente di attribuzione (assegnazione) del profilo professionale a seguito della valutazione (giudizio) del DL del possesso di requisiti che ben ha ricordato Mirko nel suo contributo.
    Invece per la Persona Idonea ai LST la norma parla espressamente di attestazione, sempre formalizzata per iscritto, perché l’attribuzione di PES – PAV è già avvenuta in precedenza.
    Come dice Antonio, non penso che la questione sia semantica fra nomina, attribuzione ed attestazione.
    La questione posta originariamente dal collega era se per eseguire le attività su parti elettriche in tensione, sia necessario una lettera di nomina.
    Credo che a tale domanda si possa tranquillamente rispondere di si, nelle forme che ricordavo ieri ma sempre si.
    Che la lettera sia una attribuzione o una nomina credo sia relativo ma ciò che importa è che tale documento ufficiale sia formalizzato per iscritto e tale formalizzazione è riferita al profilo professionale e non al singolo lavoro.
    A questo punto l’operatore al quale è riconosciuto il profilo professionale di PES – PAV o Persona Idonea ai LST potrà svolgere i lavori elettrici FT o ST, sempre secondo definizione della norma, lo farà con l’utilizzo dell’apposita modulistica che è riportata in allegato nella CEI 11-27 (ancora una volta per iscritto).
    Cordiali saluti a tutti.
    Spero di aver contributo al chiarimento della questione e vi saluto cordialmente.

 
 

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