RSPP e rivalsa INAIL

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Alla fiera della sicurezza di Bologna ho partecipato ad un seminario sulle responsabilità degli RSPP.
Il relatore (un avvocato) ha detto che l’INAIL, oltre che sul datore di lavoro, potrebbe esercitare la rivalsa anche su RSPP nel caso si dimostri imperizia o negligenza.
Consigliava quindi di verificare che l’assicurazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione copra la rivalsa INAIL.
A voi questa cosa della rivalsa INAIL per RSPP risulta?

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7 Comments
    • carmelo
    • 13 novembre 2014

    Le prime pronunce della Cassazione Penale riguardo il RSPP sono apparse, se non ricordo male, a partire dal 2005.
    Il RSPP risponde per colpa professionale per non avere espletato correttamente i propri compiti riguardo quanto evidenziato dall’avv. Franco.
    Ante 626, ricordo un paio di sentenze che riguardavano “l’addetto alla sicurezza” così come veniva chiamato una volta chi si occupava di sicurezza sul lavoro.
    Nel 1991, come addetto alla sicurezza, ricordo che era stato oggetto di discussione in convegni con altri colleghi.

    • alessandro
    • 13 novembre 2014

    Se posso: l’ RSPP nel nostro inquadramento giuridico NON ha una autonoma posizione di garanzia. In altre parole e semplificando, non è titolare di poteri diretti in materia di sicurezza, e conseguentemente non risponde delle eventuali violazioni o conseguenze in fatto. Il suo ruolo è di ausilio tecnico, consiglio, verifica e suggerimento al Datore. Esistono tuttavia alcune recenti sentenze di Cassazione, poche in verità, che sempre semplificando riconoscono l’ RSPP come corresponsabile dell’ evento infortunistico, non in quanto coobbligato, ma con il ragionamento per cui: vi era un clamoroso problema di sicurezza- tu RSPP non lo hai segnalato o evidenziato al Datore- dato il tipo di problema, certamente il Datore se fosse stato avvisato avrebbe provveduto.
    Ovviamente dal punto di vista civile il discorso è molto diverso, e lo stesso Datore potrebbe promuovere un’ azione risarcitoria nei confronti dell’ RSPP ricorrendone i presupposti.

    • lorena
    • 13 novembre 2014

    La normativa sta evolvendo, come doveroso, anche in Italia. Per quanto ne so all’estero la figura dell’HS Officer ha una definizione anche legale molto più precisa, che si avvicina a quella del nostro preposto (passatemi la licenza), con indicazioni di sanzioni specifiche ed infatti spesso è ricercata la figura di un EHS Manager (da noi sono tutti manager, praticamente!) che ha ovviamente tutele ed inquadramenti molto diversi dai nazionali RSPP. Spero che chi si occupa attivamente di queste tematiche a livello giuridico si renda conto che non si può chiedere ad una figura professionale – così come identificata nel TU 81 e così come poco precisamente inquadrata all’interno dei CCNL – di avere lo stesso tipo di tutele assicurative di un dirigente o di un preposto (anche semplicemente a livello di inquadramento CCNL o se esterni omologati comunque con procure). Spesso gli RSPP in Italia ricoprono più funzioni aziendali (cosa molto rara all’estero). Credo ci siano ampi spazi di miglioramento.

    • massimo
    • 13 novembre 2014

    Più leggo, più mi informo, più ascolto … più mi rendo conto che tutto si traduce in uno “scarica barile” a più non posso.
    Le attuali norme continuano ad evolversi alla velocità del giorno (strano che negli anni ’50 siano riusciti a scriverle per farle arrivare fino a noi) con norme su norme le sentenze si rincorrono con giudizi a volte, anzi spesso, contrastanti usciti da persone che sembrano essere vissute in altre galassie.
    RSPP, salvo aggiornamenti che non conosco, era l’unico soggetto non sanzionato del Testo Unico ed ora hanno trovato un modo più semplice di metterlo in mezzo alle responsabilità di chi non se le prende.
    E non parliamone se è un dipendente che, per mantenersi il posto, è costretto a “digerire” cose impossibili pur di non essere licenziato (anche perché ha magari già firmato la lettera di licenziamento senza saperlo).
    Purtroppo le realtà all’ordine del giorno sono:
    – DVR inesistenti o inutili
    – Piani di Emergenza che sono già l’emergenza
    – Elementi di prevenzione (sicurezza, incendi, etc.) che se tutto va bene sono funzionanti al 50%
    – controlli di quelli veri ZERO
    A suo tempo, in altra discussione avevo già espresso i miei pensieri in merito.
    Più progredisco nella mia professione mi rendo conto che di professionale c’è il nulla il meno del nulla e nel nuovo mondo che stiamo (forse stanno …) creando ci sarà il NIENTE.
    In bocca al lupo a tutti gli RSPP.

    • sandro
    • 13 novembre 2014

    Tra la teoria e la pratica……c’è di mezzo l’incoerenza….e tanto altro.
    Nella morte dei 6 operai al depuratore di Mineo (tra cui mio fratello) di cui ancora si celebra il processo di 2° grado (per i moltissimi che non lo sanno) l’RSPP del Comune non è neanche stato chiamato in causa. Il DVR alla voce rischi depuratore non menzionava nulla….. ci sarebbero tante altre cose da dire che vanno in una direzione completamente sbagliata rispetto a quello che prevede la norma…. ma lasciamo stare. Altro che imperizia, sufficienza, negligenza ecc. ecc. ecc……..

    • colombo
    • 13 novembre 2014

    Un elemento importante é la manutenzione, pur vero che un RSPP deve gestire la sicurezza, ma se non viene applicata una metodologia di verifica, controllo e manutenzione anche in caso di dolo grave cosa può fare l’RSPP? Probabilmente documentare sempre per iscritto ogni carenza ( per iscritto e non e-mail o telefonate ) per dimostrare la costante attenzione al problema sicurezza e quindi non incorrere nel dolo grave per imperizia o sufficienza!

    • carmelo
    • 13 novembre 2014

    A seguito di un reato d’evento, L’INAIL attiva quella che si chiama “azione di regresso” nei confronti dei soggetti che vengono coinvolti in un procedimento penale per omicidio colposo (art. 589 cp) e lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 cp).
    In altre parole, l’INAIL chiede ai potenziali responsabili di risarcirlo civilmente a fronte delle prestazioni che erogherà all’infortunato o ai superstiti aventi diritto.
    Tra questi soggetti ci può essere anche il RSPP nel caso in cui gli inquirenti abbiano ravvisato un suo comportamento omissivo per negligenza, imprudenza o imperizia.
    Se il RSPP è un dipendente, salvo rarissimi casi di “sottoinquadramento” contrattuale, l’azienda copre anche le richieste dell’INAIL nonchè (non va dimenticato) le eventuali richieste degli aventi diritto nel caso in cui l’INAIL non liquidi un risarcimento da loro considerato equo (danno biologico, esistenziale, ecc.).
    Se il RSPP è un libero professionista, allora è opportuno che abbia una copertura assicurativa con un massimale adeguato. Queste coperture sono di tipo RCT e coprono anche le richieste dell’INAIL oltre quello degli aventi diritto.

 
 

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