Norme e obblighi sulle visite mediche per il lavoro

In alcuni ambienti di lavoro il datore di lavoro è tenuto per legge ad attuare la sorveglianza sanitaria. Questo implica che in collaborazione con il medico competente vengano messe in pratica tutte le procedure di prevenzione e tutte le azioni necessarie a garantire la salute dei dipendenti. Di questo processo fanno parte levisite mediche obbligatorie.

L’obbligo di vista medica sussiste solo in alcuni casi, ad esempio quando il lavoratore è esposto a:

  • rumore;
  • rischi legati alla movimentazione dei carichi pesanti;
  • rischio chimico e biologico;
  • vibrazioni;
  • radiazioni;
  • videoterminali.

In base al settore in cui opera l’azienda e alla classe di rischio alla quale appartiene, il medico competente potrà fare richiesta di analisi specifiche come:

  • esami clinici;
  • esami diagnostici;
  • visita specialistica.

La normativa di riferimento per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria è il Dlgs 81/08 ed è chiaro nel testo di legge che ogni costo relativo alle visite mediche è a carico del datore di lavoro. Così come le visite effettuate dal medico competente devono essere svolte nella sede di lavoro.

L’obiettivo della legge è quello di avere un quadro chiaro della condizione di salute dei lavoratori, in modo da avere per ogni lavoratore una cartella clinica che consente al datore di lavoro di poter posizionare il lavoratore solo su mansioni che non ledano alla sua salute.

Per raggiungere questo obiettivo, lo stato di salute dei lavoratori deve essere monitorato costantemente. Così, in base a quanto stabilito dall’articolo 41 comma 2 del Testo Unico, datore di lavoro e lavoratori possono avvalersi di diverse tipologie di visita medica:

  • visita medica per cambio di mansione all’interno dell’azienda;
  • visita medica richiesta dal datore di lavoro prima del rientro a lavoro del dipendente, solo nel caso in cui il lavoratore sia stato assente per malattia per più di sessanta giorni;
  • visita medica dopo la cessazione del rapporto lavorativo nel caso in cui il lavoratore sia stato esposto a rischio chimico.

Il datore di lavoro deve attenersi alla normativa anche per non incorrere in pesanti sanzioni, che possono anche superare i 6.000 euro se il datore di lavoro non permette di effettuare le visite mediche e non si attiene alla normativa vigente.

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