La sicurezza in condominio

Dove esiste una struttura all’interno della quale c’è un datore di lavoro e si svolge attività lavorativa, si configura un’azienda o un’attività produttiva. Partendo da questo assunto, chiarito nell’articolo 2 del decreto legislativo 81/08 è chiaro che anche un condominio è da intendersi come un luogo di lavoro, dove operano diverse figure professionali.

Questo vale ad esempio se all’interno del condominio è presente il portiere, il personale addetto alla pulizia delle scale, il giardiniere e gli addetti alla manutenzione. Con la presenza di questi lavoratori all’interno del condominio, l’amministratore del condominio assume il ruolo di datore di lavoro e dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro regolate dal decreto legislativo 81/08.

Per i condomìni che non hanno un loro amministratore, perché il numero degli appartamenti è minimo e la legge prevede che solo con un numero determinato di appartamenti sia necessario un amministratore condominiale, è necessario che di comune accordo i condomini scelgano un rappresentante per gestire la situazione in materia di sicurezza.

Un aspetto molto importante relativamente alla sicurezza nei condomìni riguarda la manutenzione degli impianti che devono essere sempre tenuti sotto controllo per garantire un ambiente sano e sicuro non solo a chi ci vive, ma anche a chi ci lavora.
Ovviamente la gestione della sicurezza sul lavoro in condominio non è una questione facile da gestire, per questo il condominio nella persona dell’amministratore, può dare in appalto la gestione della sicurezza ad una società esterna.

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