Obblighi

Dal punto di vista giurisprudenziale, per obbligo s’intende una situazione giuridica tipica del soggetto di diritto, il quale è obbligato a tenere un comportamento o a evitarlo, al fine di rispettare quanto esposto in una qualsiasi normativa, nell’interesse del singolo e della comunità. Essendo un particolare tipo di comportamento, che può essere richiesto al singolo soggetto di diritto, l’obbligo risulta essere una forma di dovere che, nell’ambito giuridico, si riferisce al diritto relativo.

L’obbligo può avere una duplice valenza, infatti esso può essere:

Positivo, nel caso in cui la legge in questione permetta un comportamento,
Negativo, quando la norma impedisce un tipo di azione.

L’obbligo non deve essere inteso esclusivamente come elemento di carattere normativo-giuridico ma, può riferirsi anche ad altri ambiti come, per esempio, quello religioso, etico o morale.

In merito agli obblighi sulla sicurezza sul lavoro essi vengono espressi da numerose norme, le quali determinano i soggetti e i campi d’azione. In particolare il D.lgs. 81/08 stabilisce chiaramente il destinatario degli obblighi di sicurezza e cioè il datore di lavoro, il quale viene delineato come figura giuridica a cui vengono imposti obblighi di legge specifici.
Gli obblighi che gli vengono riconosciuti sono quelli di dotarsi di una struttura capace di mettere in pratica i precetti sulla sicurezza, di approntare una corretta analisi dei rischi e di creare un adeguato piano di sicurezza per eliminarli, di fare in modo che ogni eventuale emergenza venga evitata o, in caso accada, gestita nel modo opportuno ed infine, che ogni lavoratore riceva la corretta formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Il decreto inserisce, oltre agli obblighi generali, anche degli obblighi non delegabili che sono:

• Valutazione dei rischi ed elaborazione del piano di sicurezza (art.28)
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
• La supervisione sulla redazione del piano di sicurezza e sulle competenze tecniche di chi se ne occupa,
• Verificare se i rischi riscontrati sono stati adeguatamente trattati all’interno del piano di sicurezza.

Questi obblighi ricadono, in ogni caso, sul datore di lavoro il quale non può esimersi dal soddisfarli senza commettere un reato, infatti, se il datore di lavoro può, in caso di incidenti, dimostrare di aver assolto ai suoi compiti non derogabili egli non può essere riconosciuto colpevole di incidenti accaduti.

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